Imposte

Sanificazione, per il bonus spettante verifica nel cassetto fiscale

Domande fino al 4 novembre, poi dopo il provvedimento delle Entrate si potrà conoscere l’importo riconosciuto

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di Gianluca Dan

Con un comunicato stampa del 4 ottobre l’agenzia delle Entrate ricorda l’apertura del canale telematico per l’invio delle domande per accedere al credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (Dpi) introdotto dal decreto Sostegni bis spettante agli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali e alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.

Si ricorda che il credito è pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, fino a un massimo di 60mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo della dotazione messa a disposizione di 200milioni di euro. Per accedere al beneficio, è necessario comunicare all’Agenzia l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei tre mesi, utilizzando il modello presente sul sito delle Entrate approvato dal provvedimento 191910/2021.

La comunicazione può essere inviata fino al 4 novembre prossimo esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato mediante:

a) il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet delle Entrate;

b) i canali telematici delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

Al massimo entro 5 giorni dall’invio viene rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico o l’eventuale scarto, con indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell’area riservata del sito internet.

Fino al 4 novembre 2021 sarà possibile:

a) inviare una nuova comunicazione che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa;

b) presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

Ammontare del credito d’imposta

Ai fini del rispetto del limite di spesa prestabilito è stato previsto, al pari del precedente credito d’imposta sanificazione 2020, che l’ammontare massimo del credito fruibile da ciascun beneficiario sarà pari a quanto richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore delle Entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021.

Tale percentuale è ottenuta rapportando i 200 milioni a disposizione all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa la percentuale sarà del 100 per cento invece, nel caso contrario, si assisterà ad una contrazione del beneficio.

Modalità di fruizione del credito d’imposta

Si ritiene che l’Agenzia utilizzerà lo stesso procedimento del 2020 consentendo a ciascun beneficiario di visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet.

Il credito d’imposta potrà poi essere utilizzato dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile:

a) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;

b) in compensazione in F24 a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che determina l’ammontare effettivo.

Molti contribuenti non attenderanno la presentazione della dichiarazione dei redditi ma utilizzeranno direttamente il credito per compensare quanto dovuto al 16 di novembre che dovrebbe essere la prima scadenza utile.

Per utilizzare in compensazione il credito d’imposta il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il modello F24 verrà scartato qualora l’importo del credito utilizzato in compensazione, tenendo conto anche di precedenti utilizzi, risulti superiore a quanto attribuito al singolo contribuente.

Lo scarto viene comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile nell’area riservata del sito internet dell’agenzia delle Entrate.

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