Sanzioni per verifica e Sos, decide il tribunale di Roma
Gli adempimenti dei professionisti (adeguata verifica, registrazione, segnalazione ecc.) e il relativo
Tra le nuove norme, appaiono confermate in buona sostanza, quelle relative alla competenza del giudice in caso di impugnazione di provvedimenti amministrativi con cui vengono irrogate le sanzioni.
Si tratta di disposizioni importanti che interessano i professionisti, sia per le ipotesi in cui siano coinvolti in prima persona a seguito, in genere dell’attività ispettiva svolta dalla Guardia di finanza, sia per i casi di assistenza al cliente.
In estrema sintesi tutti i decreti sanzionatori sono assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario permanendo la competenza in via esclusiva del Tribunale di Roma a prescindere dal luogo in cui le violazioni siano state commesse ed accertate.
In tale contesto, tra le più frequenti contestazioni vi rientrano le irregolarità relative all’esecuzione dell’adeguata verifica della clientela ed ancora l’omessa effettuazione della segnalazione di operazione sospetta.
È prevista invece la competenza del tribunale del luogo in cui è stata commessa l’illecito – e non di quello di Roma – in presenza invece delle seguenti violazioni:
•obblighi e divieti relativi alle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore divieto di aprire conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e del divieto di utilizzare conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri obbligo di comunicare al ministero dell’Economia e delle finanze in capo ai soggetti obbligati (tra cui i professionisti) che nell’esercizio delle loro funzioni o nell’espletamento della loro attività hanno avuto notizia di infrazioni sulla limitazione all’uso del contante e dei titoli al portatore e sul divieto di conti e libretti di risparmi in forma anonima o con intestazione fittizia
•obblighi previsti in capo ai soggetti convenzionati e agenti comunque denominati di cui i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti emittenti moneta elettronica si avvalgono per l’esercizio della propria attività sul territorio dello Stato
•commesse dai distributori ed esercenti nel comparto dei giochi.
Si ricorda poi che queste opposizioni si presentano avanti al Tribunale e non al giudice di pace e seguono le regole del rito del lavoro (articolo 6, Dlgs 150/2011)
A proposito poi della violazione sulla limitazione dell’uso del contante, occorre segnalare che la nuova norma prevede espressamente che anche i componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio debbano inviare comunicazione agli organi competenti allorchè nell’esercizio delle proprie funzioni di controllo e vigilanza riscontrino dette violazioni.