Contabilità

Sarà applicata l’aliquota del Paese di destinazione

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di Paolo Centore

Il superamento del regime transitorio delle operazioni intracomunitarie è oramai vicino. La Commissione europea ha pubblicato il 4 ottobre 2017 la prima parte delle proposte di modifica dell’attuale sistema normativo retto dalla direttiva 2006/112/Ce, che verrà completato nella primavera 2018. Con questa prima fase, la Commissione interviene con tre documenti, indirizzati alla modifica della direttiva Iva in tema di operazioni intra-unionali, e all’integrazione dei regolamenti Ue n. 282 del 2011 e n. 904 del 2010.

Il primo documento (Com 569) introduce il nuovo articolo 402 della direttiva Iva e fissa la tassazione delle operazioni nel luogo di destinazione, cioè, di consumo, dei beni e dei servizi. Avremo quindi un’unica operazione da considerarsi “cessione” e “acquisto” al tempo stesso per il cedente e per il cessionario, esattamente come accade nelle transazione del mercato interno. L’ulteriore conseguenza è l’applicazione dell’Iva con le regole e con l’aliquota dello Stato di destinazione. Ed essa è applicata con due modalità, in relazione alla qualifica dell’acquirente come “soggetto passivo certificato”, ai sensi dell’articolo 13-bis di nuova introduzione.

Se l’acquirente è certificato, l’imposta viene applicata con il metodo dell’inversione contabile a cura del cessionario; in ogni altro caso l’Iva viene applicata dal cedente, con l’aliquota del Paese di destino, e versata all’autorità fiscale del Paese in cui risiede, con un meccanismo del tutto simile a quello già in vigore, a partire dal 1° gennaio 2015, per i servizi telematici soggetti al Moss.

Il documento Com 568 interviene in modifica del regolamento Ue 282/2011. È di particolare interesse il contenuto del nuovo articolo 45-bis del regolamento, che interviene sul tema dell’onere della prova nelle cessioni transfrontaliere.

La proposta introduce una presunzione a favore dell’operatore economico, fondata su otto elementi di prova, da applicarsi in relazione allo status di soggetto passivo certificato del cessionario e alle modalità di trasporto dei beni, cioè, a cura del mittente ovvero del destinatario.

Per le situazioni che non sono coperte da tali presunzioni - ad esempio, perché i soggetti passivi interessati non possiedono lo status di soggetto passivo certificato - rimangono le norme vigenti, secondo l’interpretazione che ha dato la Corte di giustizia del principio di vigilanza cui l’operatore è chiamato, secondo la nota formula del “non poteva non sapere” di partecipare a un frode Iva. E infine, il documento Com 567 interviene in modifica del Regolamento Ue n. 904/2010 sulla cooperazione fra gli Stati membri. È questa la vera chiave di volta del sistema definitivo dell’Iva.

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