Sconti sull’Irap, calcoli semplificati
Calcoli semplificati per la deduzione del costo del personale nella dichiarazione Irap 2017. Per i dipendenti a tempo indeterminato, il cui costo, già dal 2015, è interamente deducibile dall’imponibile regionale, dovrebbe essere consentita un’indicazione cumulativa, senza necessità di scomposizione tra quota fissa, oneri sociali e costi per la ricerca.
Il calcolo
La dichiarazione Irap 2017, che le imprese si accingono a redigere per determinare il saldo da versare entro il 30 giugno, è interessata in modo rilevante dall’impatto dei nuovi principi contabili adottati nel bilancio d’esercizio 2016, su cui ancora si attendono le istruzioni del Fisco. Nel calcolo dell’imposta, si ripropongono anche taluni aspetti problematici evidenziati lo scorso anno che pure non hanno trovato chiarimenti ufficiali. In materia di costo del personale a tempo indeterminato, ci si interroga ancora sulla possibilità, in chiave di semplificazione, di operare una deduzione cumulativa dell’intero importo sostenuto, nonostante la norma (e così pure la struttura della modulistica) preveda una deduzione “residuale”, da calcolare quale differenza rispetto alle altre deduzioni analitiche spettanti (per esempio quota fissa per dipendente, oneri sociali, costo del personale addetto alla ricerca). La questione assume una certa rilevanza, già in questa fase della procedura di calcolo, con riferimento alla deduzione del costo del personale impiegato nella ricerca, la quale richiede che vengano specificamente tracciati i costi in esame nonché che si produca un’attestazione di effettività rilasciata dall’organo di controllo. Se il personale addetto alla ricerca è tutto assunto a tempo indeterminato, un’identica deduzione integrale può semplicemente essere ottenuta usando la deducibilità residuale, il che riduce notevolmente tempi e costi amministrativi. Un conteggio semplificato – che prevede l’utilizzo del solo rigo IS9 (riepilogando l’importo al successivo IS10) del modello Irap – non dovrebbe comportare alcuna sanzione a carico del contribuente in base all’articolo 6, comma 5-bis del decreto legislativo 472/1997, secondo cui non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo (in questo senso Assonime, circolare 23/2016, pag. 6). In presenza, invece, di costi sostenuti per il personale che vengono iscritti in voci del conto economico diverse dalla B9), risulta comunque necessario effettuare una variazione in aumento nel modello Irap (quali costi non rilevanti ex articolo 5, decreto legislativo 446/97) per poi attuare la deduzione (articolo 11) a titolo di spese del personale a tempo indeterminato. Non pare, invece, corretto operare direttamente la deduzione tramite la voce del conto economico.
Incentivi e Tfr
Un ulteriore dubbio riguarda le somme spettanti per contratto al lavoratore a tempo indeterminato, che vengono erogate in occasione della cessazione del rapporto, come ad esempio gli incentivi all’esodo e che il datore di lavoro accantona in fondi del passivo in costanza di rapporto. Ai fini Irap, gli accantonamenti sono poste integralmente indeducibili (articolo 5, decreto 446/97 che esclude queste voci del conto economico dal gruppo di quelle rilevanti per l’imponibile regionale), principio che si estende anche alla deduzione dei costi dei lavoratori a tempo indeterminato iscritti a tale titolo. È però da ritenere che la deduzione di questi importi (nel rigo IS10 del modello) possa comunque avvenire nell’anno in cui gli stessi assumono il requisito di certezza e ciò anche se l’imputazione a conto economico è avvenuta in anni precedenti a titolo di accantonamento. Di conseguenza, saranno deducibili nella dichiarazione Irap 2017 le somme pagate (o comunque definite in modo certo) per incentivi all’esodo nel 2016 anche se avevano formato oggetto di accantonamento in esercizi precedenti (e dunque anche antecedentemente all’entrata in vigore della nuova deduzione integrale).
Queste regole non riguardano le quote del Tfr per le quali l’agenzia delle Entrate ha affermato la deducibilità, come costo del personale a tempo indeterminato, già nello stesso esercizio in cui sono stanziate nel conto economico.
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