Sempre possibile l’invio «a catena» della dichiarazione
La compilazione del quadro DI ha la funzione primaria di consentire il collegamento tra la dichiarazione integrativa ultrannuale e quella che si sta presentando. Collegamento che consente di non integrare “a catena” le dichiarazioni successive rispetto a quella oggetto di rettifica per creare un continuum.
In pratica, nel caso di integrativa a favore relativa a Unico 2016 per Irpef/Ires, ossia entro l’anno, il contribuente – una volta evidenziato il credito – può utilizzarlo liberamente in F24 e lo stesso confluirà nel modello Redditi 2017 alla voce eccedenza d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione, mentre gli eventuali utilizzi dovranno essere evidenziati nel rigo successivo delle compensazioni in F24. In questo modo se dovesse residuare del credito questo verrebbe impiegato nella dichiarazione che si sta predisponendo.
Parimenti, in linea con il dettato normativo e con la funzione del quadro DI, il credito ultrannuale evidenziato in questa sezione (sempre ad esempio per Irpef/Ires), dovrebbe seguire la medesima strada ossia, confluire in un nuovo rigo del quadro RN (eccedenza d’imposta da DI o da pregresse dichiarazioni). Ugualmente, gli utilizzi in F24 effettuati a partire dal periodo successivo a quello di presentazione dell’integrativa, dovrebbero confluire in un altro rigo dell’RN in maniera tale che soltanto l’eventuale eccedenza possa essere utilizzata in compensazione verticale con debiti della stessa natura.
Del resto, la versione originaria del nuovo comma 8-bis dell’articolo 2, del Dpr 322/1998 (come modificato dal Dl 193/2016) prevedeva l’evidenziazione nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui si presentava l’integrativa non solo del credito emergente, ma anche delle eventuali compensazioni già effettuate.
La domanda ora è la seguente: la chance delle integrative a catena è venuta meno nel quadro normativo delineato dal Dl 193? In linea con le regole generali che ora consentono di presentare dichiarazioni integrative a favore in maniera libera entro i termini per l’accertamento e con la funzione di raccordo svolta dal nuovo quadro DI, si ritiene che il contribuente – rilevata la presenza di un errore – possa comunque utilizzare il sistema delle dichiarazioni integrative a favore “a catena” al fine di rendere il credito da “ultrannuale” a “entro l’anno”. Così operando, il credito emergente dall’ultima, essendo presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, sarebbe immediatamente utilizzabile e non dovrebbe confluire nel quadro DI.
C’è però un aspetto di cui occorre tenere conto. Il sistema appena delineato, infatti, risulterebbe non applicabile nel caso dovesse essere confermato l’obbligo del preventivo passaggio e compensazione in dichiarazione del credito, così come dispongono (di fatto) le istruzioni alla dichiarazione Redditi 2017 (si veda l’altro articolo). Sul punto sarebbe opportuno un chiarimento delle Entrate.