Professione

Servizi di ambulanza affidabili a Odv iscritte al Runts da sei mesi

Le organizzazioni defono essere iscritte al Registro da almeno sei mesi

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di Gabriele Sepio e Veronica Varone

Nell’ambito dei rapporti tra Pa e terzo settore restano da sciogliere i nodi sulla nuova disciplina del trasporto sanitario di emergenza e urgenza introdotta dal Codice del terzo settore (articolo 57 del Cts).

Una disposizione molto discussa che consente di affidare tali servizi alle organizzazioni di volontariato (Odv) iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, aderenti ad una rete associativa nazionale e accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, ove esistente.

Diversi gli aspetti controversi. Uno di questi, ancora irrisolto, attiene alla presunta incompatibilità dell’articolo 57 con il diritto Ue nella misura in cui consente l’affidamento diretto del servizio di trasporto sanitario alle sole Odv. Un tema piuttosto dibattuto e di estrema attualità per il diritto del Terzo settore come dimostrato dalle due questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia sollevate, a distanza ravvicinata, dal Consiglio di Stato (ordinanza 1797/2012 e numero 536/2021).

Se questa questione non è ancora stata definita, e si è in attesa della Corte di giustizia, altre tematiche controverse sono state invece risolte. Prima fra tutte quella relativa all’inquadramento dell’affidamento diretto alle Odv in termini di obbligo o facoltà per le amministrazioni procedenti. Un’ipotesi quest’ultima che sembra essere stata accolta dalla giurisprudenza e dalle linee guida del ministero del Lavoro (decreto numero 72/2021) che hanno chiarito come la gara rappresenti un’ipotesi secondaria sottoposta ad onere motivazionale rafforzato.

Per quanto concerne, invece, la delimitazione dei confini dell’emergenza e urgenza, la giurisprudenza amministrativa è stata copiosa e a tratti contraddittoria tanto da richiedere l’intervento della Corte di Giustizia.

Sul punto, infatti, con la sentenza del 21 marzo 2019 (nota come sentenza Falck) e con ordinanza successiva del 20 giugno 2019, la Corte ha inteso fornire un’interpretazione ampia di «servizi di ambulanza», tale da ricomprendere anche il trasporto in ambulanza assicurato da personale debitamente formato in materia di pronto soccorso e svolto nei confronti di un paziente per il quale esiste un rischio di peggioramento dello stato di salute durante il trasporto.

Un’impostazione che ad oggi trova riscontro anche nelle linee guida dell’Anac, ancora in consultazione.

L’auspicio è che si possa arrivare celermente a chiarire gli aspetti sulla compatibilità con il diritto comunitario per dare piena attuazione ad un altro importante tassello della riforma.

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