Sgravi assunzioni non solo per il Jobs act
Lo sgravio contributivo per assumere stabilmente i giovani under 35 quest’anno - under 30 dal 2019 - riguarda «tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato», non solo dunque i contratti a tutele crescenti introdotti dal Jobs act.
La circolare n.40 pubblicata ieri dall’Inps conferma un’interpretazione “estensiva” per la fruizione dell’incentivo previsto dalla legge di Bilancio del 2018, che consiste nel dimezzamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro che assumono con contratto stabile - con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail- nel limite massimo di 3mila euro su base annua per la durata di 36mesi (a partire dalla data dell’assunzione). La stessa legge di Bilancio all’articolo 1 comma 100 circoscrive espressamente l’applicazione dello sgravio ai soli contratti a tutele crescenti (di cui al dlgs legislativo 4 marzo 2015, n. 23), ma l’Inps allarga la platea dei beneficiari agli accordi negoziali in deroga al Jobs act. Si tratta, spiegano dall’Inps, della stessa impostazione contenuta nella precedente circolare di gennaio 2015, che però era antecedente all’entrata in vigore del contratto a tutele crescenti (7 marzo del 2015).
A parte questa novità (di rilievo) la circolare evidenzia, poi, che l’agevolazione è riconosciuta anche in caso di mantenimento in servizio, dal 1° gennaio 2018, del lavoratore al termine del periodo di apprendistato, a condizione che non abbia compiuto il trentesimo anno di età. In questo caso, il beneficio può essere applicato per un periodo massimo di dodici mesi, entro l’importo massimo di 3mila euro. Mentre l’esonero contributivo è totale per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso lo stesso datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. La durata dello sgravio anche in questo caso è di 36 mesi a partire dalla data di assunzione, sempre nel limite di 3mila euro su base annua.
L’agevolazione potrà essere fruita mediante conguaglio sulle denunce contributive a partire dal mese di competenza marzo 2018. È prevista un’applicazione “retroattiva”, per il recupero dell’esonero di gennaio e febbraio 2018, i datori di lavoro che abbiano già provveduto alle assunzioni potranno utilizzare i flussi UniEmens dei mesi di competenza marzo, aprile e maggio 2018.
«Anche nel 2015-2016 c’era la stessa impostazione - spiega il capo del team economico di palazzo Chigi, Marco Leonardi -. Personalmente sono contrario alle deroghe al Jobs act, ma rispetto l’autonomia della contrattazione». Il punto, replica Arturo Maresca, ordinario diritto del Lavoro alla Sapienza di Roma, è che «la circolare non circoscrive l’esonero ai soli contratti a tutele crescenti perchè non attribuisce valenza al dettato normativo che espressamente, invece, si riferisce alle tutele crescenti».
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