Imposte

Sì al bonus facciate per il titolare del diritto di enfiteusi

L’Agenzia con l’interpello 574 ammette anche un’associazione che beneficia del (raro) diritto reale di godimento

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di Cristiano Dell'Oste

Anche il diritto di enfiteusi permette di sfruttare il bonus facciate, come ricorda la risposta a interpello 574/2021, pubblicata lunedì 30 agosto dalle Entrate. Nel caso specifico, a proporre la domanda è un’associazione che si definisce «privata e apolitica, senza fine di lucro», ed è titolare di redditi da locazione soggetti a tassazione ordinaria. Ha dunque tutte le carte in regola per sfruttare la detrazione del 90% introdotta dalla legge di Bilancio di due anni fa (articolo 1, commi da 219 a 224, della legge 160/2019):

● sostiene le spese relative agli interventi agevolati;

● è un “contribuente” (il bonus si applica a tutti i soggetti Irpef e Ires, residenti e non, a prescindere dal tipo di reddito dichiarato);

● possiede l’immobile in base a un “titolo idoneo” (l’enfiteusi, ricorda l’Agenzia, «è un diritto reale di godimento che si concretizza nell’utilizzo di un fondo altrui con la percezione dei frutti a fronte dell’obbligo di migliorarlo e di pagare un canone periodico in denaro o in natura», regolato dagli articoli 957- 977 del Codice civile).

Si conferma, quindi, l’ambito soggettivo allargato del bonus facciate in rapporto al superbonus. Aspetto che lo rende in molti casi più appetibile della detrazione del 110 per cento.

Sempre a proposito dell’ambito applicativo, ricordiamo l’interpello 561/2021, che ha ammesso al bonus facciate un fondo pensione senza scopo di lucro (si veda l’articolo su NT+ Fisco). Anche in questo caso, è sufficiente che il fondo sia soggetto passivo Ires per beneficiare dell’agevolazione: l’unica avvertenza è che - essendo tassato esclusivamente con prelievo sostitutivo - potrà sfruttare il bonus facciate solo tramite cessione del credito d’imposta o sconto in fattura, secondo i princìpi generali. Come precisa la risposta, l’estensione vale anche per l’ecobonus e per il sismabonus.

Ancora sotto il profilo soggettivo, le Entrate hanno confermato la fattibilità dell’accollo delle spese agevolate da parte di un solo condomino (interpello 499/2021). Nel caso specifico, si trattava di due coniugi comproprietari di uno dei tre appartamenti compresi in un mini-condominio. Tre le condizioni richieste: «una delibera condominiale all’unanimità che preveda l’autorizzazione ai lavori e il sostenimento della spesa solo in capo» a un condomino; l’utilizzo del codice fiscale del condomino che sostiene la spesa; e, infine, la necessità di «dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio» (secondo la regola base dettata dall’Agenza per i mini-condomini).

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