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Sì alla demolizione e ricostruzione con aumento di volume a fini antisismici

Secondo l’interpello 195/2020 non si perde il sismabonus. Il chiarimento vale anche per le altre detrazioni

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di Luca De Stefani

Le detrazioni edili non vengono meno in caso di demolizione e ricostruzione dell'edificio con aumento della volumetria, se l’incremento è dovuto «esclusivamente» dall'adeguamento «antisismico» dell'edificio. È questo il chiarimento dell'agenzia delle Entrate, che, con la risposta 30 giugno 2020, n. 195, ha anche dato la possibilità di presentare al Comune l'asseverazione sulla riduzione del rischio sismico entro la data di stipula del rogito, nei casi in cui l'autorizzazione comunale per gli interventi previsti dall'articolo 16, comma 1-septies, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, sia stata richiesta tra il 1° gennaio 2017 e il 1° maggio 2019.

Demolizione e ricostruzione

Dal 21 agosto 2013, tutte le detrazioni sulla casa possono essere usufruite anche nel caso di demolizione di un fabbricato, seguita dalla sua ricostruzione, con stessa volumetria, ma con sagoma diversa rispetto a quella preesistente.

In caso di ristrutturazione senza demolizione dell'esistente, ma con ampliamento della volumetria, le detrazioni spettano solo per le spese riferibili alla parte esistente (circolare 39/E/2010, risposta 4.1, Faq Enea n. 68-bis e risoluzione 4/E/2011, sul piano casa). In caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento, invece, le detrazioni non spettano per nulla, in quanto l'intervento si considera «nuova costruzione» (circolare 11/E/2007 e risoluzione 295/E/2008).

L'agenzia delle Entrate, con la risposta 30 giugno 2020, n. 195, ha chiarito che se, a seguito della demolizione e della ricostruzione del fabbricato, l'aumento volumetria è dovuto «esclusivamente» dall'adeguamento «antisismico» dell'edificio, l'intervento non deve essere considerato, nel suo complesso una «nuova costruzione», pertanto, può spettare la detrazione per l'acquirente dell'unità immobiliare, facente parte di questo fabbricato, demolito e ricostruito dall'impresa di costruzione o ristrutturazione, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 3, Tuir. Il chiarimento è estendibile anche a tutte le altre detrazioni edili che non consentono l'ampliamento volumetrico dell'edificio (ecobonus, sismabonus, eccetera).

Asseverazione del rischio sismico

L'agenzia delle Entrate, con le risposte 30 giugno 2020, n. 195 e 196, ha chiarito che per fruire delle detrazioni Irpef o Ires del 75% (85% se la riduzione del rischio sismico è di 2 classi) l’asseverazione può essere chiesta entro la data del rogito. Si tratta in particolare delle asseverazioni spettanti, dal 1° maggio 2019, sull'acquisto di unità immobiliari delle «zone sismiche 2 e 3», soggette agli interventi antisismici, realizzati da imprese di costruzione o ristrutturazione, mediante la demolizione e la ricostruzione di interi edifici (articolo 16, comma 1-septies, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63), l'asseverazione del tecnico del progetto, circa la riduzione del rischio sismico può essere presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito, se le «procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, ma prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni».

L'estensione delle zone sismiche agevolate dalla 1 alla 2 e 3, infatti, è stata introdotta dall'articolo 8, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, solo a partire dal 1° maggio 2019. Quindi, se le autorizzazioni comunali sono state ottenute prima del 1° maggio 2019 era impossibile presentare, in sede di loro richiesta, anche l'asseverazione del tecnico del progetto, circa la riduzione del rischio sismico, relativamente ad una norma agevolativa che non c'era.