Si scarica dall’Ires l’Iva indetraibile ripresa dall’ufficio
È deducibile dall’Ires la ripresa Iva dell’amministrazione su fatture soggettivamente inesistenti: si tratta di un costo accessorio che deve seguire lo stesso trattamento dell’onere principale. A fornire questo chiarimento è la Ctp di Reggio Emilia con la sentenza 203/2/2017 depositata il 17 luglio scorso (presidente e relatore Montanari).
A una società viene contestato l’utilizzo di fatture riferite a operazioni inesistenti, riprendendo sia la deducibilità del costo sia la detraibilità dell’Iva.
L’Agenzia in sede di adesione, annulla la ripresa sul costo, in virtù della norma sulla deducibilità delle fatture soggettivamente inesistenti, e conferma l’obbligo di versare l’Iva.
La contribuente definisce così la pretesa e, successivamente, presenta istanza di rimborso per l’Ires versata sull’Iva non detratta riferita alle fatture contestate.
In altre parole, l’Iva indetraibile oggetto di accertamento era divenuta un costo per la società e, come tale, poteva essere dedotto dal reddito imponibile sul quale calcolare l’Ires.
In seguito al silenzio rifiuto sulla richiesta di rimborso, l’ufficio nega la restituzione dell’imposta.
La società ricorre così in commissione tributaria, eccependo l’illegittimità del diniego e ritenendo l’Iva indetraibile un costo accessorio e, come tale, deducibile unitamente all’onere principale.
Innanzitutto, il collegio emiliano ha rilevato che il principio Oic 12 - spiegando la voce B14 del bilancio di esercizio - include tra gli oneri diversi di gestione, le «imposte indirette, tasse e contributi», qualora non costituiscano oneri accessori di acquisto dei beni e servizi.
L’Iva indetraibile va iscritta in questa voce solo se non costituisce un costo accessorio.
Pertanto la Ctp ha affermato che l’Iva, anche se recuperata in sede di accertamento, per il principio di derivazione è subordinata allo stesso trattamento del costo principale, nel rispetto del più generale criterio di inerenza.
Nel caso di specie, peraltro, la piena deducibilità del costo principale, contenuto nelle fatture ritenute soggettivamente inesistenti, era confermata dalla stessa Agenzia, che aveva annullato ogni contestazione in tal senso.
I giudici, inoltre, hanno precisato che la giurisprudenza (sia nazionale sia comunitaria) citata dall’ufficio a sostegno del diniego era inconferente, poiché riguardava la detraibilità dell’Iva da Iva e non la deducibilità quale costo accessorio.
Da qui l’accoglimento del ricorso e l’ordine all’ufficio di rimborsare l’Ires versata dalla società.
La decisione è particolarmente interessante, poiché affronta una questione molto frequente. Di fatto l’indetraibilità dell’Iva su un acquisto effettuato durante l’esercizio è ordinariamente imputata a costo, senza alcuna formalità specifica. Ecco perché, in linea di principio, l’Iva divenuta indetraibile in seguito ad una contestazione dell’ufficio può seguire il medesimo trattamento, una volta versata la somma pretesa.
Bisognerà vedere, a questo punto, se anche la giurisprudenza di legittimità confermerà questo principio espresso dalla Ctp Reggio Emilia.