Professione

Sindaci e incarichi di consulenza, i ricavi pesano per l’incompatibilità

Varie pronunce di merito impongono di guardare al valore dei compensi. Per le funzioni di revisione esiste una norma ad hoc più restrittiva

La sentenza della Suprema corte 29406 del 10 ottobre scorso rappresenta il punto di arrivo di un orientamento giurisprudenziale che si è andato consolidando nel tempo in materia di incompatibilità del sindaco (si veda anche l’articolo a fianco).

Sul punto, diverse sono state le pronunce giurisprudenziali, tanto di merito, quanto di legittimità.

Attività di consulenza e volume dei ricavi

Nel 2005, il Tribunale di Vicenza (sentenza 17 giugno 2005) prese in esame la posizione del sindaco in presenza di un rapporto di consulenza prestata alla società da un componente dello stesso studio associato di cui egli faceva parte.

I giudici veneti hanno ritenuto esclusa una compromissione dell’indipendenza del sindaco e, quindi, ammissibile lo svolgimento di tale funzione, in ragione del fatto che l’attività di consulenza “pesava”, economicamente, in misura molto marginale rispetto al fatturato globale dello studio.

In linea con la pronuncia veneta sopra richiamata, la sentenza 12753/2006 del Tribunale di Milano. Secondo i giudici meneghini, il requisito dell’indipendenza del sindaco non viene meno nel caso in cui un collega di studio esegua «prestazioni fiscali» a favore della società fatturandole direttamente, nell’ipotesi in cui l’ammontare dei ricavi derivanti dalle attività sindacali e di “consulenza” sia inferiore al limite fissato nel 2005 dal Cndcec (15% dei ricavi complessivi dello studio associato).

In tali casi, l’onere della prova, grava sempre sul soggetto che impugna la delibera di nomina.

Ancora il Tribunale di Vicenza, con pronuncia 12 giugno 2008, tornando sul tema dell’incompatibilità del sindaco, ha ritenuto sussistere una lesione dell’indipendenza dello stesso ogni qualvolta i proventi dell’attività di consulenza siano maggiori per l’associazione professionale e, di riflesso, per il suo componente sindaco, rispetto a quelli che quest’ultimo percepisce per l’attività di controllo.

Le pronunce di Cassazione

Sul versante della giurisprudenza di legittimità, si segnala l’importante sentenza della Cassazione 9392/2015, con la quale i giudici di ultima istanza hanno precisato che il professionista, socio di uno studio associato, può essere eletto sindaco di società a condizione che i suoi ricavi indiretti, provenienti dalla consulenza prestata alla stessa società tramite i colleghi di studio, siano inferiori ai compensi percepiti dallo stesso in qualità di sindaco.

Con tale pronuncia la Corte richiama quanto già precisato in passato (Cassazione, pronuncia n. 11554/2008) in relazione alla ratio sottesa alla causa di ineleggibilità per i sindaci delle spa prevista dall’articolo 2399 cc che risiederebbe «nell’esigenza di garantire l’indipendenza di colui che è incaricato delle funzioni di controllo, in presenza di situazioni idonee a compromettere tale indipendenza, quando il controllore sia direttamente implicato nell’attività sulla quale dovrebbe, in seguito, esercitare dette funzioni di controllo».

Rapporti associativi tra sindaco e consulente

Il venir meno dell’indipendenza, secondo la Corte, sussisterebbe anche nei casi di rapporti associativi fra il sindaco e il consulente, rendendosi necessaria una valutazione dei «profili di compromissione patrimoniale», in termini di «ricavi derivanti dalla collaborazione altrui destinata a rifluire nel patrimonio personale del sindaco in rapporto all’entità del compenso sindacale». Recentemente, come si è visto, questo aspetto economico-patrimoniale sta scemando di importanza, lasciando spazio a considerazioni più di natura qualitativa che quantitativa.

Legami professionali tra sindaco e revisore

Nel consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità sulla figura del revisore (Cassazione, pronunce 11554/2008, 9392/2015 e 29406/2022), si inserisce l’ordinanza 14919 del 2019.

Con questa presa di posizione la Corte ha dichiarato la nullità della nomina del revisore legale di una società per azioni per violazione dell’articolo 10, comma 2, del Dlgs 39/2010, derivante dalla sussistenza di legami professionali tra il revisore nominato e uno dei componenti del collegio sindacale della società che conferiva l’incarico.

LE PRONUNCE

La ratio del divieto
La ratio sottesa alla causa di ineleggibilità per i sindaci delle società per azioni prevista dall’articolo 2399 del Codice risiede «nell’esigenza di garantire l’indipendenza di colui che è incaricato delle funzioni di controllo, in presenza di situazioni idonee a compromettere tale indipendenza, quando il controllore sia direttamente implicato nell’attività sulla quale dovrebbe, in seguito, esercitare dette funzioni di controllo». La decadenza di uno dei componenti del collegio sindacale, da cui deriva l’impossibilità del collegio di operare, si risolve in un difetto di costituzione dell’organo e in una ragione d’illegittimità degli atti da esso compiuti.
Cassazione, 11554/2008


Il rapporto tra i ricavi
A fronte dell’ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2399 del Codice civile, ciò che rileva è «il rapporto associativo fra il sindaco ed il consulente, talché occorre valutare (...) quale sia la quantità dei ricavi derivanti dalla collaborazione altrui destinata a rifluire nel patrimonio personale del sindaco in rapporto all’entità del compenso sindacale (...) Occorre concludere che l’indipendenza del controllore sia messa in pericolo tutte le volte in cui egli si possa attendere dal rapporto di consulenza del suo associato un ritorno economico personale superiore a quello che gli deriva dalla retribuzione sindacale»
Cassazione, 9392/2015

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