Sismabonus con demolizione, ammessa l’asseverazione postuma
Secondo la risoluzione 38/E l’asseverazione può essere presentata in ritardo in alcuni casi
Per il sismabonus legato alle operazioni di demolizione e ricostruzione è possibile presentare l’asseverazione dopo il permesso di costruire. Ma solo nel caso in cui il Comune rientri in una zona sismica che, al momento della presentazione del titolo abilitativo, per la legge non rientrava nel perimetro delle agevolazioni. È l’innovativo principio fissato dalla risoluzione 38/E.
Il caso riguarda la norma che dà la possibilità di ottenere gli incentivi del sismabonus, attraverso operazioni di demolizione con ricostruzione di interi fabbricati, a imprese che poi rivendono i loro immobili. Per fotografare l’impatto dell’intervento e ottenere lo sconto fiscale è, ovviamente, necessario che sia effettuata una diagnosi sismica prima e dopo i lavori di messa in sicurezza.
Nel caso affrontato dalla risoluzione, però, l’impresa ha presentato domanda per realizzare l’intervento senza l’asseverazione della classe di rischio, perché al momento dell’intervento era ancora vigente una formulazione della norma che escludeva la zona sismica 3 (nella quale si trovava l’immobile) dal perimetro dell’incentivo. In base alla legge del tempo, quindi, non poteva accedere allo sconto fiscale.
La legge, però, è poi cambiata includendo anche la zona sismica 3. Ora la risoluzione si chiede se sia possibile presentare questa asseverazione in un momento successivo al deposito della richiesta di permesso di costruire, in maniera anomala rispetto alla regola ordinaria. Perché - va ricordato - in una situazione ordinaria un’asseverazione tardiva rispetto al titolo abilitativo non consente l’accesso alla detrazione.
Il caso, insomma, è particolare e, per disciplinarlo, l’agenzia delle Entrate ha chiesto al ministero delle Infrastrutture un parere. Secondo il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si è espresso in vece del Mit, l’agevolazione in questo caso si applica «indipendentemente dall’effettuazione degli adempimenti ordinariamente previsti ai fini dell’ottenimento del sismabonus».
L’asseverazione, insomma, può essere presentata in un momento successivo. Con un solo limite: deve arrivare entro il rogito con il quale viene ceduto l’immobile oggetto di sconto fiscale.