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Società in nome collettivo, recapture dell’Ace innovativa per prelievo in conto utili

Così l’aiuto venuto meno per riduzione della variazione in aumento del capitale proprio va restituito facendolo concorrere al reddito complessivo ai fini dell’imposta sui redditi

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di Gianluca Dan

Una società in nome collettivo in contabilità ordinaria per superamento dei limiti ha fruito della super Ace nel periodo d’imposta 2021, calcolata tenendo conto del risultato del 2021 che era ampiamente positivo (1 milione di euro circa), e non vi erano stati prelievi da parte dei soci. Nel corso del 2022 i tre soci hanno prelevato 300mila euro a testa per un totale di 900mila euro in conto utili. La società nell’anno 2022 ha conseguito un utile di 800mila euro.
Si chiede se nel caso indicato si verifichi un effetto recapture dell’Ace innovativa fruita nel 2021, ed eventualmente come compilare il modello dichiarativo.

1. Disciplina Ace innovativa

L’Ace innovativa, prevista dall’articolo 19 del Dl 73/2021, applicabile anche ai soggetti Irpef in contabilità ordinaria, come la Snc del quesito, consisteva in una deduzione maggiorata al 15% della variazione in aumento del capitale proprio dell’esercizio 2021 rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta 2020.

La variazione in aumento rilevante ai fini della super Ace rilevava per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall’importo del patrimonio netto. Per eventuali importi eccedenti i 5 milioni di euro si fruiva dell’Ace ordinaria con coefficiente di rendimento all’1,3 per cento.

2. Recapture dell’Ace innovativa

I commi 4 e 5 dell’articolo 19 del Dl 73/2021 prevedono un meccanismo di restituzione dell’Ace innovativa qualora vengano meno nel periodo d’imposta 2022 (o 2023) le condizioni per le quali si è fruito della super Ace.

Nello specifico viene prevista la restituzione, totale o parziale, della deduzione maggiorata qualora nel 2022 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente.

3. Restituzione dell’agevolazione

L’Ace innovativa venuta meno per riduzione della variazione in aumento del capitale proprio va restituita facendola concorrere al reddito complessivo ai fini dell’imposta sui redditi. In altri termini, l’importo pari al 15% della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d’imposta 2021 e quella esistente alla chiusura del periodo d’imposta 2022 va portato in aumento del reddito complessivo della società.

4. Effetti del prelievo in conto utili

Nel quesito si evidenzia che i soci della Snc hanno prelevato in conto utili 900mila euro nel corso del 2022 riducendo pertanto la variazione in aumento del capitale proprio. Partendo dal valore del 2021 agevolato con l’Ace innovativa di 1 milione di euro si registra, senza considerare altri fattori che potrebbero influenzare il calcolo, una diminuzione di 900mila euro per prelievi utili e un incremento del patrimonio netto di 800mila euro pari all’utile dell’esercizio 2022.

Tenendo in considerazione che per le società di persone gli incrementi di capitale proprio derivanti dall’accantonamento di utili rilevano nell’esercizio di maturazione dell’utile medesimo, al netto dei prelevamenti in conto utile del medesimo esercizio nel caso specifico abbiamo una riduzione netta della variazione in aumento del capitale proprio 2021 (da 1 milione di euro) rispetto a quello 2022 (900mila euro) che comporta un recapture dell’Ace innovativa da calcolare sul differenziale pari a 100mila euro.

5. Compilazione rigo RS45 modello Redditi Sp 2023

Limitando la compilazione al recupero dell’Ace innovativa, in colonna 15 del rigo RS45 del modello Redditi Sp 2023 va indicato l’importo pari al 15% della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio 2021 e quello 2022.

Tale importo è portato in aumento del reddito complessivo (articolo 19, comma 5, Dl 73/21) e va riportato nella colonna 2 del rigo RN21.