Società di persone, via libera all’amministratore esterno
Secondo il Consiglio notarile di Firenze è possibile nominare persone non socie
La nomina dell’amministratore di società di persone che non sia anche socio della società stessa:
è inammissibile nella società in accomandita semplice;
è ammissibile nella società semplice, a patto che vi sia almeno un socio illimitatamente responsabile, ed è ammissibile, senza limitazioni, nella società in nome collettivo.
A queste conclusioni giunge la nuova massima 78/2022 del Consiglio notarile di Firenze, nella quale si affronta dunque lo spinoso tema della nomina del cosiddetto amministratore “estraneo” nella società di persone, sul quale esiste, da sempre, una netta spaccatura di opinioni sia nella giurisprudenza teorica che nella giurisprudenza pratica.
Ad esempio:
la tesi negativa è stata sostenuta incidentalmente dalla Cassazione (25 gennaio 1968 n. 218) e inoltre dai tribunali di Milano (22 dicembre 1983), di Alessandria (25 marzo 1999), di Foggia (29 febbraio 2000), di Catania (19 dicembre 2003), di Cagliari (11 novembre 2005) e di Udine (29 aprile 2018);
la tesi positiva è stata invece avallata dalla Corte d’appello di Bari (1° febbraio 1960), dal Tribunale di Torino (8 ottobre 1984) e, dal Tribunale di Roma (25 agosto 2021, n. 4971).
L’orientamento negativo
L’opinione negativa è stata principalmente suffragata dall’idea che nella società di persone vigerebbe un principio di inscindibile connessione tra la qualità di socio illimitatamente responsabile e il potere gestionale della società: in altre parole, chi agisce per conto della società dovrebbe essere gravato da illimitata responsabilità per le obbligazioni assunte dalla società stessa; viceversa, sarebbe inconcepibile che un amministratore non illimitatamente responsabile (in quanto non socio) provochi illimitata responsabilità in capo ai soci.
Questo principio sarebbe consacrato nell’articolo 2267 del Codice civile, ove si legge che per «le obbligazioni sociali rispondono … personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e salvo patto contrario gli altri soci». Si tratta di una norma dettata per la società semplice, applicabile anche alla società in nome collettivo (ai sensi dell’articolo 2293 del Codice civile), ma con la precisazione che nella Snc «tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali» senza possibilità di convenire un patto contrario (articolo 2291).
L’orientamento positivo
La predetta tesi negativa viene fronteggiata con una pluralità di probanti argomentazioni, cui ora aderisce anche il Consiglio notarile di Firenze. Anzitutto, si osserva che la legge, nel caso della società semplice e della società in nome collettivo, non contiene norme espresse sul tema della ammissibilità o della non ammissibilità della nomina di un amministratore estraneo (quando invece, nel caso della società in accomandita semplice, viene sancita dalla legge un’inscindibile connessione tra la qualità di socio accomandatario e la qualità di amministratore della società).
In sostanza, nella legge non si rinviene un impedimento al fatto che l’operato di un non socio (l’amministratore estraneo) provochi illimitata responsabilità in capo ai soci. Ciò che nella legge in effetti si rinviene è che i creditori devono poter contare sulla illimitata responsabilità:
dei soci accomandatari di società in accomandita semplice, che sono necessariamente amministratori (articolo 2318 del Codice civile);
dei soci di società semplice, salvo quelli che abbiano pattuito la limitazione di responsabilità;
di tutti i soci della società in nome collettivo.
Dal coordinamento di tutte le considerazioni che precedono discende, dunque, che nella società in accomandita semplice non è possibile la nomina di un amministratore estraneo, mentre essa è possibile nella Snc in ogni caso (poiché in questa ipotesi tutti i soci sono in ogni caso illimitatamente responsabili delle obbligazioni sociali) e nella società semplice a condizione che almeno uno dei soci resti estraneo al patto di limitazione della responsabilità reso possibile dall’articolo 2267 del Codice civile.