Società pubblica con mandato senza rappresentanza dei Comuni: prestazioni soggette a Iva
Interpello 767: il rapporto è un normale contratto di servizio e sulle fatture va applicato lo split payment
Le prestazioni della società pubblica mandataria senza rappresentanza dei Comuni per effettuare in nome proprio (anche se per conto degli stessi enti territoriali) interventi di manutenzione straordinaria, di nuove realizzazioni e di recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli stessi Comuni – nel quadro di una convenzione per la gestione del relativo patrimonio – costituiscono prestazioni di servizi a favore del Comune rilevanti Iva. E le prestazioni dei fornitori alla società mandataria saranno anch’esse riconducibili al campo Iva e soggette a fatturazione con Iva potenzialmente detraibile.
Il rapporto si configura come normale contratto di servizio e, in entrambi i casi, sulle fatture della società al Comune e del fornitore alla società pubblica mandataria si dovrà applicare lo split payment.
L’esame del contesto effettivo del rapporto contrattuale emergente dalla convenzione ha portato l’agenzia delle Entrate a esprimere questo orientamento con la risposta a interpello 767 del 10 novembre 2021.
La risposta parte dalla considerazione che la società è, ai fini Iva, un soggetto passivo che esercita attività economica rilevante (articolo 9 della direttiva 2006/112/Ce e articolo 4, comma 2, n. 1, del Dpr. 633/1972). Nel caso oggetto dell’istanza, i Comuni risultano associati per lo svolgimento dell’attività affidata, con contratto di servizio, alla società pubblica tra loro costituita alla quale erogano o dirottano i finanziamenti regionali, statali o comunali.
Il contratto di servizio con mandato senza rappresentanza dei Comuni, singolarmente o associati, è estraneo all’ipotesi di delega amministrativa della Pa concedente e classifica il rapporto giuridico, dal punto di vista Iva, su due distinti profili: fra i fornitori e la società mandataria e fra quest’ultima ed i singoli Comuni.
In entrambi i casi le operazioni sono rilevanti ai fini Iva e soggette a fatturazione (risoluzione 10/E/2005) con applicazione dello split payment in ragione dello status soggettivo dei committenti le prestazioni. Solo per le operazioni rese alla società soggette al regime del reverse charge non trova applicazione la scissione dei pagamenti. Inoltre l’Iva pagata dalla società è detraibile nella misura in cui i beni o i servizi acquistati per le attività delegate siano destinati all’effettuazione di operazioni attive imponibili o a queste assimilate (articolo 168 della direttiva Iva), non rilevando la circostanza della presenza di finanziamenti in linea con la prassi costante sul tema (circolare 20/E/2015).
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