Imposte

Società semplice, esente la vendita anche per i soci

L’Agenzia conferma l’interpretazione della Dre Piemonte e Lombardia

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di Giorgio Gavelli

La distribuzione ai soci di società semplice del danaro ricavato dalla vendita di un immobile non plusvalente ai fini Irpef non costituisce materia imponibile in capo alle persone fisiche. Lo conferma l’agenzia delle Entrate con le risposte a interpello 689 e 691, che tranquillizzano in particolar modo le molte società semplici nate dalle trasformazioni agevolate degli anni passati.

Le fattispecie oggetto di interpello sono molto simili. In entrambi i casi la società semplice ha ceduto il proprio patrimonio immobiliare detenuto da più di cinque anni, con forti plusvalenze, ed intende mettersi in liquidazione distribuendo il ricavato ai propri soci.

L’Agenzia conferma le tesi degli istanti, sia per quanto riguarda le conseguenze della cessione in capo alla società che per quelle della distribuzione in capo ai soci. Poiché la società semplice non può svolgere attività commerciale (e sulla sussistenza di questo requisito nei singoli casi esaminati, le risposte rinviano a possibili controlli “sul campo”), essa non realizza reddito d’impresa e la cessione degli immobili acquisiti da oltre un quinquennio produce plusvalenze non imponibili (articolo 67, comma 1, Tuir).

Più delicato il secondo passaggio (la distribuzione ai soci), in quanto l’articolo 20-bis Tuir sembrerebbe ricondurre ad imponibilità, quale reddito di capitale, il differenziale tra la somma percepita da ciascun socio ed il rispettivo costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione nella società semplice, generalmente simbolico. Correttamente l’Agenzia, nell’applicare tale disposizione, la contestualizza all’ipotesi peculiare della società semplice, concludendo che la distribuzione di redditi non imponibili in capo alla società semplice costituisce una mera movimentazione patrimoniale, priva di effetto reddituale per i soci. Entrambe le risposte evidenziano come la presenza di redditi esenti nella società non determini alcuna imputazione per trasparenza sul socio, anche se, da un passaggio della risposta 691, par di comprendere che il reddito esente comunque incrementa (pro quota) il costo fiscalmente riconosciuto delle quote dei soci. In entrambi i documenti, tuttavia, chiariscono che l’esenzione “a monte” salva dall’imponibilità “a valle”.

In passato, il tema si era posto soprattutto quando il legislatore ha concesso forme agevolate di trasformazione di società commerciali in società semplice, da ultimo con l’articolo 1, comma 565, della legge 232/2016 (ordinariamente, infatti, l’operazione viene evitata per via delle conseguenti estremamente rilevanti a livello di costo fiscale). La tesi della non tassabilità delle successive cessioni degli immobili era particolarmente gradita in tali operazioni, non solo perché si sommava al vantaggio insito nella trasformazione agevolata, ma anche per il fatto che la trasformazione non interrompeva il quinquennio di possesso, che veniva assunto dalla società semplice così come acquisito dalla precedente società commerciale (circolare 26/E/2016).

Alla stessa conclusione ora ufficializzata dall’Agenzia erano giunte nel 2017 la Dre Piemonte (interpello n. 901-526/2017) e nel 2013 la Dre Lombardia (interpello n. 904-91/2013) con due risposte non pubblicate. La conferma è sicuramente utile a spazzar via perplessità e timori residui.

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