Finanza

Società semplici, eliminate le penalizzazioni per i dividendi di fonte estera

Nel decreto altro intervento per correggere la disciplina dei dividendi percepiti da società semplici

di Giacomo Albano

Eliminate le penalizzazioni per i dividendi - di fonte estera o riferibili a soci non residenti - distribuiti a società semplici. È quanto prevede la bozza di decreto che va a modificare l’articolo 32-quater del Dl 124/2019, norma che era intervenuta per correggere le storture della precedente disciplina dei dividendi percepiti da società semplici.

Il problema

La questione era nata a seguito della legge di Bilancio 2018, che ha modificato la disciplina fiscale dei redditi di natura finanziaria. La riforma aveva avuto quale conseguenza che gli utili corrisposti a società semplici concorrevano a formare, in misura integrale, il reddito della società stessa, reddito da imputare per trasparenza ai soci. Tale meccanismo generava fenomeni penalizzanti per gli investimenti operati attraverso società semplici.

Il rimedio

Per porre rimedio a tale situazione l’articolo 32-quater del Dl 124 ha stabilito che gli utili percepiti da società semplici si intendono percepiti dai rispettivi soci, con applicazione del corrispondente regime fiscale. Si tratta di un regime di trasparenza “totale”, che porta alla tassazione dei dividendi percepiti dalle società semplici direttamente in capo ai soci di queste.

Se la nuova formulazione normativa aveva eliminato le penalizzazioni per i dividendi di fonte interna, restavano tuttavia una serie di problematiche sia per i dividendi provenienti da società non residenti che per i soci non residenti della società semplice, fattispecie entrambe escluse dall’ambito di applicazione della nuova norma.

Infatti, mentre il primo periodo del comma 1 dell’articolo 32-quater stabiliva come regola generale che gli utili percepiti da società semplici si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci, il secondo periodo disciplinava esclusivamente i dividendi distribuiti dalle società ed enti residenti (lettere a, b e c dell’articolo 73 del Tuir) ed inoltre prevedeva l’applicazione della ritenuta a titolo di imposta per la sola quota del dividendo distribuito da società ed enti residenti ed imputabile alle persone fisiche residenti (richiamando l’articolo 27, comma 1, del Dpr 600).

L’intervento

Sul punto interviene ora la bozza di Decreto, al fine di ricomprendere espressamente nell’ambito di applicazione della disciplina di tassazione per trasparenza gli utili distribuiti da società non residenti (lett. d) dell’articolo 73), con esclusione di quelli provenienti da Stati black list, sui quali continuano ad applicarsi le disposizioni del Tuir.

Viene inoltre chiarito, con il richiamo all’intero articolo 27 del Dpr 600 (e non più solo al primo comma) che il regime di tassazione per ritenuta è applicabile anche in relazione ai dividendi distribuiti a soggetti non residenti, per i quali sarà applicabile la ritenuta del 26%, la minore ritenuta convenzionale o ancora la ritenuta del 1,2% per i dividendi riferibili a società Ue. In caso di utili di fonte estera, la ritenuta dovrebbe essere operata dalla stessa società semplice (quale soggetto che interviene nella riscossione, ai sensi dell’articolo 27, c. 4).

Il regime transitorio

Da ultimo, viene confermata l’applicazione del regime transitorio (con applicazione delle regole ante legge di Bilancio 2018) per le distribuzioni degli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se deliberate entro il 31 dicembre 2022.

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