Contabilità

Detrazioni off-limits nel 2020 con i sistemi di «moneta complementare»

Per l’interpello 180 le piattaforme di conto con moneta virtuale non soddisfano il requisito della tracciabilità

Gli «altri sistemi di pagamento» ammissibili per il pagamento degli oneri detraibili sono solo quelli che «garantiscano la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria». I pagamenti con i sistemi di “moneta complementare” non darebbero tale garanzia e, pertanto, le spese sostenute su tali circuiti sarebbero indetraibili.

Lo afferma l’agenzia delle Entrate nella risposta n. 180 pubblicata l’11 giugno, riguardante l’obbligo generalizzato introdotto dalla legge di bilancio 2020, che a partire da quest’anno condiziona tutte le detrazioni fiscali alla tracciabilità del pagamento.

L’istanza riguardava i pagamenti tramite un sistema di moneta complementare basato su una piattaforma informatica certificata, che identifica ciascun iscritto tramite credenziali di accesso e associa univocamente ciascun conto individuale al codice fiscale o alla partita Iva. Tali piattaforme (in Italia ne esistono più d’una) consentono di accedere, su base volontaria, ad un sistema di compensazione multilaterale su cui si scambiare beni e servizi tra gli aderenti: per ogni transazione vengono memorizzati tutti i dati descrittivi (destinatario, mittente, valore della transazione, causale, tipologia e numero del documento fiscale) e le operazioni sono regolate con una moneta di conto “virtuale” con parità 1:1 con l’euro, in modo da rendere certo il valore di ciascuna transazione.

L’Agenzia ritiene che tale sistema non garantisca la tracciabilità e l’identificazione dell’autore del pagamento, ma non spiega perché. Sembrerebbe che la risposta sia più dettata dal timore di ciò che non si conosce, che non da ragioni sostanziali: un po’ come i glossatori medievali che, quando nel testo trovavano una citazione in lingua greca annotavano “graecum est, non legitur” (è in greco, non si legge) e passavano al brano successivo.

L’Agenzia fonda la sua risposta su una risoluzione del 2014 riferita ad un caso molto specifico, le liberalità a favore dei partiti politici, per i quali esisteva una normativa speciale (Dlgs 149/2013) che espressamente parlava di «tracciabilità dell’operazione ed esatta identificazione del suo autore»; la legge di bilancio 2020 rinvia invece all’art. 23 del Dlgs 241/1997 il quale elenca «carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari» e «altri sistemi di pagamento».

Dal 1997 ad oggi il sistema finanziario europeo è radicalmente cambiato, soprattutto dopo la direttiva “PSD2” che ha introdotto il cosiddetto open banking e imposto sistemi di autenticazione innovativi e più sicuri per tutti i pagamenti (applicata in Italia dal 14 settembre 2019). I sistemi di moneta locale complementare sono ormai veri e propri sistemi di pagamento, per i quali la normativa europea (direttiva 2015/2366) e nazionale (Dlgs 218/17) prevede un regime semplificato, ma impone pur sempre obblighi di notifica alle competenti autorità di vigilanza. È opportuno aggiornare gli strumenti interpretativi per tener conto dell’evoluzione della tecnologia e della normativa.

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