Sono deducibili gli assegni all’ex coniuge residente all’estero
La conferma arriva dall’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 598 su un cittadino italiano prima residente in Germania
Confermata la deducibilità degli assegni corrisposti all’ex coniuge residente all’estero in base alla sentenza di divorzio. Il chiarimento arriva dall’agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello 598 di ieri.
L’istante, residente in Germania fino al 2018, è tenuto al pagamento di un assegno periodico mensile a favore della ex moglie, cittadina tedesca residente in Germania, sulla base di una sentenza di divorzio pronunciata da un Tribunale tedesco.
Dal 2019 l’istante ha acquisito la residenza fiscale in Italia e chiede chiarimenti circa la possibilità di dedurre dal proprio reddito complessivo i versamenti effettuati in ottemperanza alla pronuncia di divorzio.
La premessa è che le sentenze (anche di divorzio o di separazione legale) pronunciate dall’Autorità giurisdizionale di un Paese UE sono automaticamente riconosciute ed efficaci nell’ambito dei paesi comunitari. Ai fini fiscali italiani, l’articolo 10, comma 1, lettera c), del Tuir dispone che dal reddito complessivo sono deducibili «gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria». Partendo dal dato normativo, le Entrate confermano l’orientamento già espresso, da ultimo, nella circolare n. 19/E/2020 in base al quale sono deducibili dal reddito complessivo i versamenti periodici effettuati al coniuge anche se residente all’estero (in specie, in Germania).
Ai fini procedurali, in sede di dichiarazione dei redditi, il contribuente italiano, oltre all'importo dell'onere, deve indicare anche il codice fiscale dell'ex coniuge percettore della somma. In mancanza del codice fiscale è possibile richiederne l'attribuzione tramite istanza motivata a cui dovrà essere allegata la sentenza di divorzio, ai sensi dell'articolo 6 del DPR n. 605/1973.
Peraltro, in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni conclusa tra Italia e Germania (punto 15 del Protocollo allegato), gli assegni versati da un residente di uno Stato contraente per il mantenimento di un residente dell'altro Stato contraente - ivi compresi i “bambini” - sono imponibili soltanto nel primo Stato. Ne consegue che l'ex moglie, ancorché residente in Germania, è tenuta a dichiarare in Italia le somme percepite a titolo di mantenimento che rientrano tra i redditi assimilati a quello di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera i), del TUIR.
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di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware