Controlli e liti

Sospensione del termine di impugnazione solo se l’istanza dell’adesione è successiva all’avviso

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di Alessandro Borgoglio

La sospensione di 90 giorni del termine di 60 giorni per l’impugnazione dell’avviso di accertamento opera solo dalla data di presentazione, da parte del contribuente, dell’istanza di accertamento con adesione formulata a seguito di notifica dell’avviso di accertamento, e non dalla data di presentazione dell’istanza di accertamento con adesione formulata dal contribuente prima della notifica dell’atto impositivo. È questo il nuovo principio sancito dalla Cassazione, con l’ordinanza 13172/2019.

Il problema si pone in quanto l’articolo 6 del Dlgs 218/1997, al comma 1 prevede che il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche può chiedere all’ufficio la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell’eventuale definizione.

Il successivo comma 2, poi, stabilisce che il contribuente nei cui confronti sia stato notificato un avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall’invito a comparire per la definizione dell’accertamento, può formulare anteriormente all’impugnazione dell’atto, istanza di accertamento con adesione.

Inoltre, il successivo comma 3 stabilisce che il termine per l’impugnazione indicata al comma 2 è sospeso per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente.

Nel caso della sentenza qui commentata, il contribuente, a seguito di Pvc rilasciato a margine di una verifica fiscale, aveva presentato istanza di accertamento con adesione ex articolo 6, comma 1, del Dlgs 218/1997, a cui, peraltro, l’ufficio non aveva dato alcun seguito.
Dopo circa un anno l’ufficio aveva notificato l’avviso di accertamento, recependo tutti i rilievi contenuti nel Pvc, e il contribuente aveva presentato allora un’istanza di accertamento con adesione ex articolo 6, comma 2, del Dlgs 218/1997; la procedura di adesione, però, non andava a buon fine e, quindi, l’accertamento veniva impugnato.

Secondo i giudici regionali, si trattava di una tardiva impugnazione, atteso che il contribuente aveva considerato il periodo sospensivo di 90 giorni del termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto impositivo per ricorrere, previsto dal sopra riportato comma 3, mentre tale sospensione si sarebbe esaurita con la presentazione della prima istanza di accertamento con adesione, presentata più di un anno prima, anticipatamente all’emissione dell’accertamento, alla quale, peraltro, l’ufficio non aveva dato nemmeno riscontro.

Tale tesi è stata smontata dalla Cassazione, per cui la sospensione dei termini opera solo con riguardo all’istanza di accertamento con adesione formulata a seguito di notifica dell’avviso di accertamento, prevista al comma 2 dell’articolo 6, e non anche con riguardo all’istanza di accertamento con adesione prevista al comma 1 dello stesso articolo, stante l’espresso richiamo, contenuto al successivo comma 3 che dispone appunto la sospensione di 90 giorni, al solo comma 2, e non anche al comma 1 dello stesso articolo.

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