Speciale dichiarazione Iva 2017/La presentazione dell’integrativa «decide» il campo per l’indicazione del maggior credito
In presenza di dichiarazioni integrative a favore che fanno scaturire un minor debito o un maggior credito Iva, tale importo va appositamente evidenziato in dichiarazione Iva annuale.
Il decreto fiscale n. 193 del 2016 ha modificato il Dpr 322 del 1998 , ampliando la portata delle dichiarazioni così detta “a favore” del contribuente. Prima della modifica, infatti, la dichiarazione integrativa Iva a favore poteva essere presentata solo entro il 28 febbraio di quest’anno, termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale Iva 2017, relativa al 2016. Dopo l’intervento del decreto fiscale, la dichiarazione a favore può essere presentata con le medesime regole previste per quella a sfavore, ossia non oltre i termini stabiliti dal Dpr 633 del 1972 (articolo 57) e dal Dpr 600 del 1973 (articolo 43) per effettuare gli accertamenti da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Prendendo a riferimento la dichiarazione annuale Iva, ma le medesime considerazioni valgono anche per la dichiarazione dei redditi, per quella relativa all’imposta regionale sulle attività produttive (Irap), nonché per quella dei sostituti d’imposta, in caso di dichiarazione relativa all’anno 2015 (Dichiarazione Iva annuale 2016) contenente degli errori a favore del contribuente, in abse alla vecchia norma in presenza di dichiarazioni integrative a favore che fanno scaturire un minor debito o un maggior credito Iva, tale importo va appositamente evidenziato in dichiarazione Iva annuale.
La norma, però, appone un limite alla possibilità di compensare il maggior credito scaturente dalla dichiarazione integrativa a favore qualora essa sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo: il maggior credito, infatti, può essere chiesto a rimborso ove sussistano i requisiti, ovvero può essere utilizzato in compensazione ma solo «per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa» stessa.
Il maggior credito si può ora dividere in due: quello derivante dalla dichiarazione integrativa a favore presentata entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e quello derivante dalla integrativa a favore presentata oltre tale termine.
Mentre nel primo caso il credito va indicato nel quadro VL come eccedenza dell’anno precedente, nel secondo caso il credito va inserito, con riferimento alla dichiarazione Iva annuale 2017, relativa al 2016, nel nuovo rigo “VL11”, denominato «Crediti articolo 8, comma 6-quater, Dpr 322/98», e poi riportato nel rigo “VX5” facendo attenzione, come stabilito dalle istruzioni al predetto modello, che il credito indicato in quest’ultimo rigo per la parte eventualmente derivante dal rigo “VL11” può essere utilizzato in compensazione, come già si è detto, solo per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
Le uscite precedenti dello Speciale dichiarazione Iva 2017:
25 gennaio 2017 - Indicazione separata per lo split payment
26 gennaio 2017 - I prodotti elettronici nel quadro VJ
Le istruzioni alla dichiarazione Iva 2017