Imposte

Spese mediche 2019 senza fattura elettronica

di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce

Divieto di emissione di fatture elettroniche nel 2019 per le prestazioni sanitarie i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria comprese in ogni caso quelle relative a pazienti persone fisiche i cui dati non andrebbero comunque trasmessi con Ts; inoltre, solamente a seguito di una loro specifica richiesta, ai consumatori finali sarà messa a disposizione la fattura elettronica da parte dei servizi telematici dell'agenzia delle Entrate: con la circolare n. 8/E sono state illustrate le principali novità introdotte dalla legge n. 145 del 2018 (legge di Bilancio 2019) indicando le esclusioni dall'obbligo di fatturazione elettronica e chiarendo anche le modalità di utilizzo del credito di imposta riconosciuto per l'adeguamento tecnologico necessario al fine dell'invio telematico dei corrispettivi obbligatorio per tutti dal 1° gennaio 2020 ma anticipato al prossimo 1° luglio 2019 per i contribuenti con volume d'affari superiore a 400.000 euro.

Prestazioni sanitarie

Gli operatori sanitari hanno il divieto di emettere fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie i cui dati costituiscono oggetto di trasmissione attraverso la tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata per la deducibilità delle spese. A tale riguardo, i soggetti tenuti all'invio dei dati possono far fronte all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri direttamente mediante il sistema Ts.

Il divieto di emissione di fatture elettroniche opera per tutto il 2019 e trova applicazione, per espressa previsione normativa (articolo 9-bis, comma 2, del Dl 135/2018), anche in relazione alle prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche da operatori non sono comunque tenuti all'invio dei dati con il Sistema Ts.

Consultazione

Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili, solo su richiesta, a questi ultimi, dai servizi telematici dell'agenzia delle Entrate.

Registratori telematici

Risulta invece immediatamente utilizzabile in compensazione il credito di imposta riconosciuto agli operatori per l'acquisto o l'adattamento di registratori o server telematici. Il credito, riconosciuto in misura pari al 50% della spesa sostenuta per ciascuno strumento, per un massimo di euro 250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di adattamento, è utilizzabile dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto, successiva al mese in cui è stata registrata la fattura. L'ulteriore condizione richiesta per avere diritto al credito è l'effettuazione con una modalità tracciabile del pagamento della spesa per l'acquisto o l'adattamento.

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