Adempimenti

Spesometro, invio dei file ad alto rischio di scarto

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di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

Chi è dotato del software per la compilazione della comunicazione dati fatture e sta già provvedendo all’invio dello spesometro relativo al primo semestre 2017 (nonostante la proroga al 28 settembre, anticipata dal comunicato Mef), è alle prese con i primi intoppi.

Si tratta degli esiti delle verifiche operate dal sistema ricevente dei file trasmessi, dettagliate nell’elenco dei controlli disponibile sul sito delle Entrate nella sezione «specifiche tecniche del modello di comunicazione - fatture e corrispettivi», aggiornate al 25 luglio.

Le cause di rifiuto

Il campionario delle situazioni è piuttosto ampio. Al di là dei casi in cui non è verificata l’integrità del documento o la validità del certificato di firma, una causa di rifiuto è rappresentata dalla duplicazione del nome del file . Se è già stata trasmesso un file e si prova a re-inviare la comunicazione, verrà infatti segnalato che si tratta di un nome di file duplicato (il codice errore è «00002»), suggerendo di cambiare nome al file.

Quanto ai controlli sul contenuto degli elementi informativi delle fatture, un esempio di scarto è costituito dalla mancata indicazione del codice relativo alla natura dell’operazione o, se si tratta di fatture ricevute, dalla presenza del codice N6 , relativo agli acquisti in reverse charge , e, contemporaneamente, dalla valorizzazione a “zero” del campo «aliquota».

Il campo «natura dell’operazione», in effetti, è compilato nei casi in cui l’operazione è senz’imposta. Se il campo non è compilato, vuol dire che l’operazione è con Iva e, dunque, non può mancare l’indicazione dell’aliquota.

Allo stesso modo, se l’acquisto è in reverse charge (N6), il campo aliquota dev’essere necessariamente compilato. Per gli acquisti in reverse charge non imponibili (un trasporto reso da un vettore Ue per un’esportazione di beni, per esempio), al fine di evitare lo scarto della comunicazione, occorrerebbe pertanto far prevalere la qualità dell’operazione (codice N3) rispetto alla sua natura, integrando le indicazioni della circolare 1/E/2017 (paragrafo 4, lettera d), in analogia a quanto precisato dalla risoluzione 87/E/2017 per gli acquisti intracomunitari non imponibili ex articolo 42 del Dl 331/1993.

Sono rifiutate anche le comunicazioni in cui è indicata una fattura in reverse charge con segnalazione che si tratta di operazione in split payment , visto che i due regimi non possono convivere. Quando la data di registrazione della fattura d’acquisto è anteriore alla data del documento, il file viene rigettato.

Solo la segnalazione

Non altrettanto avviene se la data della fattura emessa è incompatibile con il periodo di riferimento della comunicazione . In un questa circostanza, infatti, la comunicazione è acquisita, ma sarà fatta una segnalazione nella ricevuta di presa in carico del file.

Sono altresì soggette a segnalazione, ma non determinano lo scarto, le situazioni in cui sono trasmessi i dati di fatture con controparti la cui partita Iva risulta cessata in Anagrafe tributaria . In quest’ottica, la segnalazione può innescare lo svolgimento di attività di controllo, ma anche servire a regolarizzare - qualora sia possibile - eventuali violazioni.

La partita Iva non valida

Sono invece rifiutati i files che riportano dati di soggetti (cedente/prestatore o cessionario/committente) la cui partita Iva non risulta valida, ivi compresi quelli del rappresentante fiscale di un soggetto non residente . Le specifiche tecniche avvertono che non viene invece eseguito alcun controllo di validità sugli identificativi fiscali attribuiti dalle amministrazioni finanziarie estere.

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