Adempimenti

Spesometro, a settembre invio entro il 30

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di Gian Paolo Tosoni

La legge di Bilancio 2018 sposta la scadenza per la trasmissione dei dati delle fatture (spesometro) relativamente al secondo trimestre o primo semestre 2018 al 30 settembre in luogo del 16 settembre. Questa norma è contenuta nel comma 932 dell’articolo 1 della legge 205/2017 .

La norma che prevede lo spostamento del termine, nell’intento di evitare sovrapposizioni negli adempimenti a carico dei contribuenti dispone inoltre il rinvio del termine per le dichiarazioni dei redditi e Irap al 31 ottobre.

Tenuto conto che i termini previsti per la trasmissione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche coincidono con quelli delle comunicazioni dei dati delle fatture, il maggior termine del 30 settembre vale anche per la liquidazione Iva del 2° o trimestre dell’anno. Lo spesometro era stato oggetto di modifiche normative anche a cura dell’articolo 1-ter del decreto legge fiscale 148/2017 convertito nella legge 172/2017.

Le scadenze

Facciamo il punto sulle scadenze. L’articolo 21 del Dl 78/2010, come modificato dall’articolo 4 del Dl 193/2016, aveva inizialmente previsto la trasmissione dei dati con cadenza trimestrale, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con eccezione del secondo trimestre il cui invio era previsto per il 16 settembre.

Successivamente, l’articolo 14-ter del decreto legge 244/2016 (decreto mille proroghe) aveva previsto l’invio dei dati con cadenza semestrale esclusivamente per l’anno 2017. Quindi l’articolo 1 ter del decreto legge 148/2017 ha introdotto a regime la facoltà, mediante opzione, della trasmissione dello spesometro con cadenza semestrale. Ne consegue che a decorrere dal 2018, la comunicazione dei dati riprende la cadenza trimestrale come termine naturale, salvo la facoltà della opzione per l’invio semestrale secondo le modalità che saranno stabilite con un provvedimento dell’agenzia delle Entrate.

Infine la legge di bilancio 2018 fissa il termine dello spesometro al 30 settembre in luogo del 16 settembre, che potrà riguardare la comunicazione del primo semestre o del secondo trimestre per chi non avrà esercitato l’opzione. Manca il coordinamento normativo per i soggetti che hanno optato per la trasmissione facoltativa ai sensi del Dlgs 127/2015, ma il termine non dovrebbe essere diverso.

Le sanzioni

Il decreto legge 148/2017 è intervenuto anche in materia di sanzioni abolendo quelle relative alla comunicazione del primo semestre 2017, a condizione che entro il 28 febbraio 2018 vengano inviati i dati esatti. La sanatoria non riguarda le comunicazioni omesse.

Si ricorda che per l’errata o incompleta trasmissione dello spesometro, l’articolo 11, comma 2 bis del Dlgs 471/1997, prevede una sanzione pari a due euro per ogni fattura errata con un massimo di mille euro per ogni trimestre, ridotta alla metà per le correzioni effettuate entro 15 giorni dalla scadenza.

La sanatoria per il primo semestre riguarda anche coloro che hanno esercitato l’opzione di cui al Dlgs 127/2015. Per questa trasmissione su opzione era prevista la sanzione fissa da 250 a 2mila euro di cui al comma 1 dell’articolo 11 del Dlgs 471/1997, mentre ora il decreto legge 148/2017 ha previsto la applicazione della medesima sanzione stabilita per l’adempimento obbligatorio.

Le semplificazioni

Con riferimento alle fatture di importo inferiore a 300 euro, registrate mediante documento riepilogativo ai sensi dell’articolo 6 del Dpr 695/1996, serve comunicare la data ed il numero del documento, l’ammontare complessivo delle operazioni e dell’iva distinto per aliquota. Inoltre non verranno considerati dati non essenziali quali la denominazione del cliente/fornitore.

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