Split payment, elenchi con efficacia costitutiva
Lavori in corso sulle anagrafiche per la fatturazione elettronica obbligatoria (B2B e B2C) in contemporanea con l’adeguamento dei sistemi di fatturazione (anche per i soggetti esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica verso privati) per le fatture da emettere ai cessionari che siano sottoposti alla disciplina della scissione dei pagamenti, distinguendo fra quelli soggetti nel 2018 e quelli nel 2019, dal momento che vi potrebbero essere variazioni di ingresso e uscita dagli elenchi. La consultazione del sito del Dipartimento Finanze, con l’applicazione informatica degli elenchi split payment ( www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/ ), consente di venire a conoscenza della pubblicazione degli elenchi split payment 2019, ma sorprendentemente senza alcuna ufficialità e/o avviso ai contribuenti interessati.
Eppure, le regole di formazione degli elenchi e la loro validità sembrerebbero molto chiare nell’impostazione, nella temporalità e nella decorrenza di efficacia. Infatti, l’articolo 5-ter,del Dm 23 gennaio 2015, modificato dal Dm 9 gennaio 2019, prevede che a partire dal 2018:
ciascun elenco è pubblicato dal Dipartimento finanze entro il 20 ottobre di ciascun anno, con effetti a valere per l’anno successivo (comma 2); quindi per il 2019 entro il 20 ottobre 2018, termine evidentemente ordinatorio;
se i requisiti di controllo, partecipazione o inclusione nell’indice Ftse Mib si vengono a costituire dal 1° ottobre dell’anno precedente e in corso d’anno, entro il 30 settembre le nuove fondazioni, enti e società controllate, partecipate o incluse nell’indice rientrano nello split payment dalle fatture emesse a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo (comma 3); quindi, rientrano nello split payment dal 2019 i soggetti i cui requisiti si sono venuti a formare fino al 30 settembre 2018;
se invece il controllo, la partecipazione o l’inclusione nell’indice Ftse Mib viene a mancare dal 1° ottobre dell’anno precedente e in corso d’anno, entro il 30 settembre, le fondazioni, enti e società non più controllate, partecipate o incluse nell’indice restano nello split payment solo per le fatture emesse a loro carico fino al 31 dicembre (comma 4); quindi non rientrano nello split payment dal 2019 i soggetti i cui requisiti si sono venuti a formare dal 1° ottobre 2018.
Nella pratica, tutto ciò risulta essere solo un’indicazione di massima. Infatti, gli elenchi valevoli per la fatturazione 2018 si sono continuamente modificati nel corso dell’anno e l’ultima variazione (non è noto se in aggiunta o diminuzione perché non è indicato) risale al 19 dicembre 2018.
Per la fatturazione split payment 2019 gli elenchi che sono attualmente nel sito parrebbero seguire l’impostazione mutevole del 2018, dal momento che presentano date di aggiornamento differenti e non c’è nessuna indicazione sul fatto che i soggetti ivi riportati fossero già presenti negli elenchi 2018 o siano completamente nuovi.
Quindi, si segue la linea della circolare n. 27/E/2017 delle Entrate, che ha affermato l’efficacia costitutiva degli elenchi. Al fine di tutelare il legittimo affidamento dei soggetti interessati, la disciplina dello split payment ha effetto dalla data di effettiva inclusione del soggetto nell’elenco e della pubblicazione dell’elenco stesso sul sito del Dipartimento delle Finanze. Pertanto, non resta altro da fare che proseguire con la prassi della sistematica ricerca preventiva dei soggetti al momento della necessità di fatturazione, non risultando ancorabile l’elenco pubblicato ad un’anagrafica stabile per l’intero anno come invece previsto dalla norma primaria di riferimento.