Split payment, l’ente pubblico non corregge l’errore sull’Iva addebitata
La risposta a interpello 424: sì all’istanza di rimborso sottoscritta anche dal fornitore
L’ente pubblico, destinatario di una fattura emessa in regime di split payment, non ha facoltà di variare autonomamente l’imposta erroneamente addebitatagli in rivalsa e, se sono decorsi i termini per la variazione in diminuzione, potrà presentare istanza di rimborso sottoscritta anche dal fornitore che rimane responsabile dell’eventuale restituzione non dovuta. Tale istanza potrà essere presentata anche dal fornitore indicando, però, in questo caso quale beneficiario l’ente pubblico.
L’agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 424/2021 ha risposto ad un contribuente che, avendo affidato nel 2017 la realizzazione di determinati lavori ad un determinato fornitore cha ha applicato l’Iva con aliquota ordinaria, si trova oggi ad aver esigenza di rettificare le suddette fatture, in quanto la corretta aliquota Iva applicabile avrebbe dovuto essere quella agevolata del 10 per cento.
Il contribuente istante è un ente pubblico, che riceve le fatture dai propri fornitori in regime di split payment.
Ebbene, considerando che la rettifica dell’imposta addebitata erroneamente in rivalsa dal fornitore, fa riferimento ad operazioni fatturate nel 2018 e 2019, l’istante chiede come poter recuperare la maggiore imposta versata, considerando che non è più possibile fare ricorso alla variazione in diminuzione prevista dall’articolo 26 del decreto Iva che, peraltro, avrebbe potuto essere realizzata con l’emissione della nota di variazione, solamente ad opera del fornitore.
Ciò in quanto, seppur l’operazione è regolata mediante split payment, detto meccanismo non fa venire meno in capo al fornitore la qualifica di debitore dell’imposta in relazione all’operazione effettuata nei confronti dell’ente pubblico, in quanto non incide sulla fase dell’applicazione dell’imposta, ma solo su quella della sua riscossione.
Secondo l’agenzia delle Entrate, quindi, per le fatture per le quali il fornitore non ha più facoltà di emettere le note di variazione, essendo ormai decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, per recuperare l’imposta addebitata per rivalsa, lo stesso può attivare la procedura di rimborso di cui all’articolo 30-ter, comma 1, del decreto Iva. Tuttavia, proprio per il fatto che la maggiore imposta è stata versata mediante il meccanismo dello split payment, l’ufficio ha precisato che il fornitore debba indicare nell’istanza come beneficiario del rimborso, se spettante, l’Ente committente. In alternativa, laddove la richiesta di rimborso sia presentata direttamente dall’Ente committente, l’istanza dovrà essere sottoscritta anche dal fornitore, parimenti responsabile di un eventuale rimborso non spettante. Resta inteso, infine, che qualora il committente abbia operato con una veste commerciale e non istituzionale, lo stesso dovrà eseguire la rettifica della maggiore imposta eventualmente detratta.