Split payment, locazioni e bonus: i provvedimenti dal 3 al 9 luglio
I provvedimenti normativi e le interpretazioni di prassi dell'ultima settimana
Iva/Split payment
Comunicato Mef 3 luglio 2020, n. 158
Autorizzazione della Ue all'utilizzo dello split payment
L'Italia potrà applicare lo split payment (articolo 17-ter, Dpr 633/1972) fino al 30 giugno 2023 come misura speciale in deroga a quanto previsto dagli articoli 206 e 226, Direttiva 2006/112/Ce in materia di Iva.
Irpef/Oneri detraibili
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 6 luglio 2020, n. 201
Detrazione Irpef per donazioni in favore di partiti politici
Le erogazioni liberali in denaro effettuate (tramite strumenti di pagamento tracciabili; cfr. Rm 108/E/2014) dalle persone fisiche in favore dei partiti politici (iscritti nell'apposito registro nazionale; cfr. articolo 4, Dl 149/2013) consentono di fruire della detrazione d'imposta (nella misura del 26% per importi compresi tra 30 e 30.000 euro annui; cfr. articolo 11, Dl 149/2013) anche se effettuate su un conto corrente bancario o postale intestato alle articolazioni provinciali delle formazioni, dotate di autonomia amministrativa e negoziale (sezione locale del partito politico; cfr. Cm 13/E/2019; Cm 7/E/2018; Cm 17/E/2017).
Registro/Immobili
Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 7 luglio 2020, nn. 203 e 204
Trasferimenti immobiliari a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione – Applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200
I due documenti di prassi analizzano le condizioni di applicabilità delle agevolazioni per la valorizzazione edilizia previste dall'articolo 7, Dl 34/2019 che consentono – fino al 31 dicembre 2021 – l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale fisse (nella misura di 200 euro ciascuna), ai trasferimenti, anche esenti da Iva ai sensi dell'articolo 10, Dpr 633/1972 di: interi fabbricati. La risposta 203/2020 chiarisce che le agevolazioni per la valorizzazione edilizia possono trovare applicazione anche per l'acquisto di un fabbricato non "intero", ove la parte esclusa sia molto ridotta rispetto alla cubatura totale (e, purché, siano rispettate le ulteriori condizioni infra ricordate, ossia che entro 10 anni dall'acquisto, venga rivenduto il 75% della superficie totale originaria dell'intero fabbricato). Nel caso di specie, le parti acquirenti (che possedevano i requisiti soggettivi per l'agevolazione, diversamente dal caso di cui alla risposta 204/2020 che andremo di seguito ad analizzare) intendevano acquistare tutti gli immobili di un fabbricato di volumetria consistente (circa 1.584 mc), con l'eccezione di un negozio e di un'autorimessa (di circa 174 mc complessivi); a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare.
Il beneficio si applica a condizione che, nei 10 anni successivi all'acquisto, le imprese acquirenti provvedano: alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, oppure alla manutenzione straordinaria o restauro o risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia; e alla successiva alienazione, anche frazionatamente, purché l'alienazione riguardi almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato; a condizione che la ricostruzione/ristrutturazione avvenga conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB (Near Zero Energy Building), A o B.
Viene confermato il principio già espresso con la risposta ad interpello 20 febbraio 2020, n. 70, ossia che l'agevolazione in esame non può trovare applicazione ove acquirente dell'intero fabbricato da demolire e ricostruire sia una società di gestione di un fondo immobiliare, che acquista per conto del fondo immobiliare da essa gestito. Ciò in quanto né la società di gestione, né il fondo comune (il quale, oltretutto, è privo di autonoma soggettività giuridica; cfr. Corte di Cassazione 12062/2019 e Corte di Cassazione 16605/2010) possono qualificarsi come "impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare" ai fini dell'agevolazione in argomento e dato che, in materia di agevolazioni, vige il divieto di analogia, sancito dall'art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile.
Dichiarazione dei redditi/Compilazione
Circolare agenzia delle Entrate 8 luglio 2020, n. 19/E
Modello Redditi 2020 PF – Oneri detraibili e deducibili e crediti d'imposta – Vademecum per la compilazione
Come ogni anno, è giunta la circolare sulla compilazione della dichiarazione dei redditi PF 2020 con le consuete indicazioni, tra cui quelle su oneri detraibili, deducibili e crediti d' imposta, come pure sulla tipologia di documenti da conservare per eventuali controlli del Fisco. Sul punto, secondo l'agenzia delle Entrate la documentazione da conservare riguarda anche le fatture cartacee che il contribuente avrà l'onere di verificare che siano identiche a quelle elettroniche.
La circolare ricorda, inoltre, le certificazioni che i contribuenti devono esibire e che il Caf o il professionista abilitato deve verificare prima di apporre il visto di conformità e conservare, comprese le dichiarazioni sostitutive.
La guida, infine, indica i documenti di prassi non ancora superati e fornisce nuovi chiarimenti non solo alla luce delle modifiche normative sopraggiunte, ma anche delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti in sede di interpello o dai Caf e dai professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza.
A titolo esemplificativo, sono fornite indicazioni su: erogazioni liberali in denaro (ma tramite strumenti tracciati) o in natura in favore delle Onlus (detrazione calcolata su un massimo di 30.000 euro e tenendo in considerazione il Dm 28 novembre 2019 che ha individuato le tipologie di beni in natura che danno diritto alla detrazione, nonché ha stabilito i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità in natura effettuate a partire dal 2020); detrazioni per figli a carico (cfr. articolo 12, comma 2 del Tuir; a partire dall'anno 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni il predetto limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro; per tali soggetti, il requisito dell'età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell'anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d'imposta. Ad esempio, se il figlio ha compiuto 24 anni nel 2019, la deduzione spetta anche per le spese sostenute nel suo interesse successivamente al compimento dell'età); riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (cd. pace contributiva, di cui all'articolo 20, Dl 28 gennaio 2019, n. 4 che ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, la possibilità per alcuni soggetti, rientranti nel sistema di calcolo contributivo integrale – ossia soggetti che non hanno maturato anzianità contributiva entro il 31 dicembre 1995 – di riscattare, in tutto o in parte, nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi, i periodi precedenti il 30 marzo 2019, non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria. La detrazione, pari al 50%, spetta sull'ammontare effettivamente versato nel corso dell'anno e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo. La circolare richiama l'esempio del contribuente che ha scelto la rateazione dell'onere in 120 rate mensili (10 anni): per il primo anno (anno n) la detrazione sarà pari al 50% della somma effettivamente versata nell'anno n e sarà ripartita nel medesimo anno e nei successivi 4 anni (n+1, n+2, n+3, n+4) in cinque quote di pari importo. L'indicata modalità di calcolo dovrà essere seguita anche nelle annualità successive, per tutta la durata del piano di rateazione. Pertanto, per il decimo anno di rateizzazione (n+9) la detrazione sarà sempre pari al 50% della somma effettivamente versata nell'anno (n+9) e sarà ripartita nel medesimo anno e nei successivi 4 anni (n+10, n+11, n+12, n+13); acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica, relativamente alle spese sostenute dall'1 marzo 2019 al 31 dicembre 2021 (articolo 9, Dm 20 marzo 2019 e articolo 16-ter, Dl 4 giugno 2013, n. 63; per la prassi si veda Rm 28 febbraio 2019, n. 32/E e la Cm 10 aprile 2019, n. 8/E); spese di istruzione non universitaria (scuole materne, scuole elementari e medie, scuole superiori) con riferimento alle quali l'importo massimo della detrazione è stato portato, per l'anno 2019, a 800 euro.
Dall'1 gennaio 2019, inoltre, non è più possibile fruire della detrazione Irpef del 19% per: le spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7, Dm 8 giugno 2001; le spese per i canoni di locazione degli studenti universitari "fuori sede" residenti in zone montane o disagiate che distano almeno 50 Km dall'università (articolo 15, comma 1, lettera i-sexies.01 del Tuir).
Redditi di lavoro autonomo/Giudici di pace
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 6 luglio 2020, n. 202
Compenso spettante al giudice di pace – Trattamento fiscale
Le somme percepite dal giudice di pace, in servizio al 15 agosto 2017, sono soggette al regime transitorio previsto dal Dlgs 116/2017: si tratta del regime transitorio applicabile alle somme percepite dai magistrati onorari, anche se soggetti Iva, in servizio prima dell'entrata in vigore del Dlgs 116/2017 (somme percepite dagli assunti che dopo tale data sono da classificare nell'ambito dell'attività autonoma). Dette somme devono essere considerate redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente "fino al quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto", ossia fino al 15 agosto 2021, anche se le prestazioni sono rese da un soggetto che esercita un'arte o professione ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del Tuir.
In pratica, il decreto ha espunto le indennità corrisposte ai giudici di pace dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, qualificandole, insieme a quelle corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, come redditi di lavoro autonomo, modificando di fatto gli articoli 50, comma 1, lettera f), e 53, comma 2, del Tuir, pur disponendo lo slittamento di tale assimilazione al 15 agosto 2021 per i giudici onorari già in servizio al 15 agosto 2017.
In sintesi: per i magistrati onorari immessi in servizio dopo il 15 agosto 2017, il compenso costituisce reddito di lavoro autonomo; per quelli già in attività al 15 agosto 2017 continuano, invece, ad applicarsi le disposizioni ante riforma (quindi, le somme vanno considerate redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) fino alla scadenza del quadriennio successivo alla predetta data (15 agosto 2021).
Inoltre, lo stesso giudice, incorrendo nella causa ostativa prevista dalla legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019) per coloro che hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti i 30.000 euro, non può applicare il regime forfetario alla propria attività di lavoro autonomo.
Agevolazioni/Credito d'imposta
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 30 giugno 2020, n. 197
Sisma Centro Italia – Utilizzo del credito d'imposta ZFU
Vengono forniti chiarimenti in relazione all'utilizzo del credito d'imposta (agevolazione spettante sul reddito ordinario d'impresa, prodotto nel perimetro della zona franca) spettante per le ZFU-Sisma Centro Italia (Zone Franche Urbane), specificando che è escluso un suo utilizzo indiscriminato.
Il credito è utilizzabile nel modello F24 in riduzione dei versamenti dovuti ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'Imu, oltre che dei contributi previdenziali e assistenziali, ma pur sempre riferibili al "reddito ordinario d'impresa, prodotto esclusivamente nel perimetro della relativa ZFU".
In particolare facendo riferimento alla Cm 24 dicembre 2013, n. 39/E riguardante il medesimo argomento per il sisma dell'Aquila, l'agenzia afferma che "partecipano alla formazione del reddito agevolabile solo i componenti positivi e negativi derivanti dallo svolgimento dell'attività produttiva; ne sono, invece, esclusi i componenti di natura straordinaria, in conformità alla ratio legis della misura agevolativa, diretta a limitare il beneficio di esenzione ai redditi derivanti dall'attività "ordinaria" svolta nella ZFU".
Perciò non è possibile utilizzare il credito ZFU per compensare l'imposta sostitutiva relativa ad un'operazione straordinaria.
Agevolazioni /Bonus vacanze
Circolare agenzia delle Entrate 3 luglio 2020, n. 18/E
Utilizzo del tax credit vacanze – Primi chiarimenti
La circolare individua un elenco esemplificativo dei codici Ateco che identificano le strutture (imprese turistiche e ricettive, inclusi i B&B) presso le quali risulta possibile beneficiare – dall'1 luglio al 31 dicembre 2020 – del bonus vacanze (articolo 176, Dl 34/2020). Si tratta di attività riconducibili alla sezione 55 della tabella dei codici Ateco: alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole, chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze, cottage senza servizi di pulizia.
Sono inclusi anche coloro che svolgono un'attività alberghiera o agrituristica stagionale, mentre sono esclusi i soggetti che non esercitano tale attività abitualmente (i quali generano redditi diversi di cui all'articolo 67 del Tuir).
In ogni caso, il fornitore del servizio turistico, è tenuto a dichiarare, nell'ambito dell'apposita procedura web, di essere un'impresa turistico-ricettiva, un agriturismo o un bed & breakfast che soddisfi le condizioni richieste.
È opportuno precisare che la scelta di accettare il bonus è a discrezione della struttura ricettiva, in quanto non è obbligatoria e non è previsto un meccanismo di iscrizione a nessun elenco; sarà eventualmente la struttura ad informare i clienti, attraverso propri canali, del fatto che accetta o meno il bonus vacanze.
Vengono altresì ricordate le condizioni che consentono di beneficiare del bonus vacanze:
1) possesso – in capo al nucleo familiare – di un ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 40.000 euro (il bonus varia, da 150 a 500 euro, in base al numero dei componenti della famiglia). Il nucleo familiare è quello definito dal regolamento per la determinazione dell'ISEE (soggetti componenti la "famiglia anagrafica" alla data di presentazione della DSU; vedi articolo 3, Dpcm 159/2013), da non confondere con la nozione di "familiare a carico" ai sensi dell'articolo 12 del Tuir; 2) l'importo del bonus riconosciuto sotto forma di sconto deve essere utilizzato (da uno solo dei componenti il nucleo familiare, indipendentemente dal numero dei componenti del nucleo stesso che fruiscono dei servizi turistici; in pratica, non è necessario che sia l'intero nucleo a fruire del servizio) in unica soluzione (senza possibilità di frazionamento, e senza possibilità di fruire del rimborso in caso di mancata fruizione del soggiorno) in relazione ai servizi resi da un singolo fornitore del servizio. Questo significa quindi che, se, ad esempio, per il pagamento di un servizio turistico, viene pagata una fattura di acconto e una di saldo, il bonus vacanze può essere utilizzato esclusivamente in relazione a uno dei due pagamenti. Inoltre, eventuali servizi accessori devono essere indicati nella fattura dell'unico fornitore presso il quale viene utilizzato il bonus. Ad esempio, nel caso di un contribuente che soggiorna presso una struttura alberghiera, sostenendo anche dei costi per i servizi balneari offerti da un'altra struttura, il costo dei servizi balneari può rientrare nel bonus vacanze soltanto se indicato nella fattura della struttura alberghiera, mentre sono esclusi se sono fatturati direttamente al cliente dal fornitore che offre i suddetti servizi balneari; 3) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica (in caso di obbligo per questa forma di certificazione; i soggetti esonerati – es. i forfetari - potranno emettere fattura analogica) o documento commerciale, i quali devono riportare il codice fiscale del soggetto richiedente il credito; 4) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
Al ricorrere delle richiamate condizioni è possibile beneficiare dell'agevolazione, consistente in un credito fruibile, sotto forma di sconto per il pagamento del soggiorno, in misura pari: all'80% dell'importo massimo spettante, tramite l'utilizzo del codice univoco (o del relativo QR code) rilasciato in fase di accoglimento della richiesta di accesso all'agevolazione, secondo quanto stabilito dal provvedimento agenzia delle Entrate n. 237174/2020; alla restante quota del 20%, sotto forma di detrazione dall'imposta lorda, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2020. Il credito d'imposta del 20% spetta anche qualora il fornitore del servizio non riconosca lo sconto in fattura.
Agevolazioni/Sisma bonus
Risoluzione agenzia delle Entrate 3 luglio 2020, n. 38/E
Detrazione per l'acquisto di case antisismiche – Integrazione del titolo abilitativo con la prevista asseverazione
In linea generale, un'asseverazione tardiva (presentata non contestualmente al rilascio del titolo abilitativo) non consente la fruizione del cd. sisma bonus (Cm 31 maggio 2019, n. 13/E).
Però, la detrazione per l'acquisto di case antisismiche ubicate in zone classificate a rischio sismico 2 e 3 (zone introdotte a seguito di una riformulazione – ad opera dell'articolo 8, Dl 34/2019 – del comma 1-septies dell'articolo 16, Dl 63/2013) spetta agli acquirenti delle unità immobiliari oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie siano iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, anche se l'asseverazione di cui all'articolo 3, Dm 28 febbraio 2017, n. 58 non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. Ciò in quanto, al momento dell'inizio dei lavori, il Comune in cui è avvenuto l'intervento di demolizione e ricostruzione con miglioramento sismico, non rientrava tra quelli per cui era possibile fruire della detrazione di cui trattasi (risposte a interpello 30 giugno 2020, nn. 195 e 196).
Inoltre, la detrazione del sisma bonus acquisti spetta anche se il fabbricato ricostruito contiene un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al preesistente.
L'articolo 16, comma 1-septies, Dl 63/2013 prevede che, qualora gli interventi antisismici di cui al comma 1-quater dello stesso articolo siano realizzati, nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 – ai sensi dell'OPCM 28 aprile 2006, n. 3519 –, da parte di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, le detrazioni dall'imposta sono incrementate al 75% o all'85% a seconda che dagli interventi il rischio sismico sia stato ridotto di una o di due classi.
Diversamente da quanto avviene per la detrazione Irpef prevista per gli interventi di recupero edilizio di cui all'articolo 16-bis del Tuir, quindi, la detrazione spetta anche se la ricostruzione ha determinato un aumento volumetrico, ove le norme urbanistiche lo consentano (in tal senso anche la risposta a interpello 16 gennaio 2020, n. 5 e la risposta a interpello 10 ottobre 2019, n. 409).
Nei casi in cui le imprese provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, all'acquirente delle unità immobiliari (compresi i titolari di reddito d'impresa ed a prescindere dalla destinazione dell'immobile secondo quanto recentemente precisato nella Rm 34/E/2020) spetta la detrazione Irpef/Ires nella misura del: 75% nel caso in cui dalla realizzazione degli interventi il rischio sismico dell'immobile si riduca sino a determinare il passaggio ad una classe di rischio inferiore; 85% nel caso in cui gli interventi determinino il passaggio dell'immobile a due classi di rischio inferiori.
La detrazione del 75% o 85%: è calcolata sul prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita; spetta entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare; è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
Agevolazioni/Indennità 1.000 euro
Circolare Inps 6 luglio 2020, n. 80
Lavoratori autonomi – Requisiti del riconoscimento dell'indennità di 1.000 euro
L'Inps fornisce chiarimenti in merito all'indennità, pari a 1.000 euro per il mese di maggio 2020, in favore dei lavoratori autonomi (ivi inclusi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo) e dei collaboratori iscritti alla Gestione separata Inps (articolo 84, commi 2 e 3, Dl 34/2020).
Requisito indispensabile per la fruizione del beneficio è aver accertato una riduzione di almeno il 33% del reddito (individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento) del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.
Secondo l'Inps, ai soggetti che hanno avviato l'attività successivamente al secondo bimestre 2019, per i quali non è possibile parametrare la riduzione del reddito professionale secondo i criteri sopra indicati, sarebbe precluso l'accesso all'indennità erogata dall'Inps per il mese di maggio.
Si tratta di un diverso criterio di riconoscimento dell'indennità rispetto ai professionisti iscritti a Casse private, i quali per il mese di aprile hanno ottenuto il beneficio anche se iscritti nel corso del 2019 o del 2020 (Dm 29 maggio 2020).
Immobili/Locazione
Comunicato agenzia delle Entrate 3 luglio 2020
Rinegoziazione del canone di locazione tramite il modello RLI – Comunicazione on line
Dal 3 luglio 2020 è possibile comunicare la variazione – sia in caso di diminuzione che di aumento – del canone di un contratto di locazione o di affitto senza recarsi allo sportello.
Il modello per la "Richiesta di registrazione e adempimenti successivi - contratti di locazione e affitto di immobili" (modello RLI) e gli applicativi software ad esso collegati sono stati implementati (introducendovi la nuova fattispecie "Rinegoziazione del canone") per venire incontro alle esigenze degli utenti nel corso del periodo emergenziale connesso all'epidemia da Covid-19.
Per fronteggiare la crescente richiesta di comunicazioni delle rinegoziazioni dei canoni di locazione, per la maggior parte in diminuzione, è stata prevista la possibilità di effettuare l'adempimento tramite il modello RLI (fino al 31 agosto 2020 potrà, in alternativa, essere utilizzato il modello 69) da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell'agenzia delle Entrate.
Resta ancora possibile usare la procedura "semplificata" mediante pec o e-mail.
Si ricorda che la registrazione dell'atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione è esente dall'imposta di registro e di bollo (articolo 19, Dl 133/2014); per i casi di aumento del canone, invece, registro e bollo vengono calcolati in autoliquidazione dai software insieme ad eventuali interessi e sanzioni.
L'accordo di rinegoziazione del canone in aumento, nel caso in cui dia luogo a un'ulteriore liquidazione dell'imposta per il contratto di locazione già registrato, va comunicato all'Agenzia entro 20 giorni.
Immobili/Diritto di superficie
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 3 luglio 2020, n. 200
Immobili strumentali – Trasferimento a titolo oneroso del diritto di superficie e della proprietà superficiaria
La società Alfa ha come oggetto sociale l'acquisto di beni immobili da destinarsi ad attività sportive e ricreative in genere, la costruzione dei relativi impianti, la locazione, l'affitto, la vendita, la permuta degli immobili e degli impianti.
La parte più rilevante degli immobili di proprietà di Alfa è stata locata all'associazione sportiva dilettantistica (ASD) Beta. La società Alfa vorrebbe stipulare un contratto con la ASD avente ad oggetto la costituzione, a titolo oneroso, della proprietà superficiaria e del diritto di superficie su determinati immobili di proprietà di Alfa, in buona parte coincidenti con quelli attualmente concessi in locazione a Beta.
Per effetto di questa operazione, l'ASD acquisterebbe, ai sensi dell'articolo 952 del codice civile, per un periodo di tempo determinato (20 anni), la piena proprietà sulle costruzioni già esistenti sul suolo, con possibilità di effettuare interventi sulle stesse. Alla scadenza del contratto, la proprietà di dette costruzioni tornerebbe ad Alfa.
Relativamente alle modalità di pagamento del corrispettivo, quest'ultimo verrebbe pagato mediante accollo da parte della ASD di un debito che l'istante ha nei confronti di un istituto bancario a titolo di finanziamento.
Innanzitutto l'agenzia delle Entrate osserva che il responsabile legale e socio amministratore della società è anche presidente e socio amministratore della ASD. Nel caso di specie, il pagamento a favore dell'istante dei canoni di locazione o del corrispettivo per la cessione del diritto di superficie è suscettibile di costituire una indiretta distribuzione degli utili conseguiti dall'ASD ai suoi associati (Rm 9/E/2007).
La costituzione del diritto di superficie costituisce, ai fini Iva, cessione di beni imponibile ai sensi dell'articolo 2, comma 1, Dpr 633/1972, secondo cui "costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere". Trattandosi di fabbricati strumentali per natura (natura confermata dalla categoria catastale definitiva) con riferimento ai quali la società Alfa non possiede lo status di impresa costruttrice o di ripristino, la cessione è esente da Iva ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 8-ter), Dpr 633/1972 salvo opzione per l'imposizione da parte del cedente.
In merito al pro-rata di detraibilità: l'articolo 19, comma 5, Dpr 633/1972 stabilisce che tale diritto spetta in misura proporzionale alle operazioni imponibili e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis del medesimo Dpr; il comma 2 dell'articolo 19 - nell'elencare le operazioni di cui non si deve tener conto ai fini del calcolo del pro-rata di detraibilità - menziona, fra l'altro, le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) dell'articolo 10, Dpr 633/1972 "quando non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili". In base allo Statuto, l'oggetto dell'attività propria della società è l'acquisto di beni immobili da destinarsi ad attività sportive e ricreative, dalla costruzione dei relativi impianti nonché dalla locazione e dall'affitto di detti immobili e impianti, nonché la vendita e permuta di immobili e impianti. Il contribuente afferma che la vendita e la permuta costituiscono, rispetto alle ordinarie attività di acquisto e locazione di beni immobili, operazioni occasionali nell'ambito dell'attività dell'istante. L'istante dichiara che, dalla data di costituzione (1970), l'unica cessione immobiliare che la società ha effettuato ha riguardato, nel 2005, la porzione di un terreno edificabile con soprastanti fabbricati non costruiti né ristrutturati dall'istante. Pertanto, in caso di mancato esercizio dell'opzione per l'imponibilità e di applicazione del regime di esenzione dall'Iva, l'operazione in esame non rileverà ai fini della determinazione del pro-rata di detraibilità, in quanto rientrante fra le operazioni che "non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili".
Resta fermo che, all'atto della costituzione del diritto di superficie in argomento, la società cedente, ponendo in essere un'operazione esente, dovrà procedere alla rettifica della detrazione dell'imposta operata inizialmente sull'acquisto dei fabbricati, ai sensi dell'articolo 19-bis2 del Dpr 633/1972, se la cessione avviene entro il termine decennale previsto per gli obblighi di rettifica.
Ai fini delle imposte dirette il corrispettivo previsto per la cessione del diritto di superficie e della proprietà superficiaria (pagato anche mediante accollo di debito) - o meglio, il corrispettivo conseguito per la costituzione del diritto di superficie a tempo determinato - di un bene immobile contabilmente iscritto nell'attivo immobilizzato determina, alternativamente: in caso di contribuente micro-impresa (articolo 2435-ter del codice civile), il realizzo di una plusvalenza (Cm 28 febbraio 2011, n. 7/E) che concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui la plusvalenza è stata realizzata (articolo 86, comma 1, lettera a, Tuir; articolo 109, comma 2, lettera a, Tuir), salva la facoltà del concedente di far concorrere all'imponibile la plusvalenza in quote costanti nell'esercizio di stipulazione dell'atto e nei successivi, ma non oltre il quarto, nel caso i beni oggetto della concessione siano posseduti da non meno di tre anni (articolo 86, comma 4, Tuir); qualora l'impresa non risulti riconducibile alle micro-imprese, il corrispettivo contabilizzato secondo la maturazione contrattuale concorre alla formazione del reddito di impresa come ricavo (e non come plusvalenza) come imputato in bilancio in coerenza con il principio di derivazione rafforzata recato dall'articolo 83 del Tuir (Rm 15 maggio 2018, n. 37/E; risposta ad interpello 435/2019).
Nell'ipotesi di costituzione del diritto di superficie, secondo l'agenzia delle Entrate non si è in presenza di una cessione in senso proprio, bensì della costituzione di un diritto reale di godimento, per la quale non è possibile individuare un costo storico, poiché il diritto nasce solo al momento della sua costituzione (Rm 28 aprile 2009, n. 112/E; Rm 5 luglio 2007, n. 157/E; Rm 27 luglio 2007, n. 192/E).
Intrattenimenti/PREU
Circolare agenzia delle Dogane 3 luglio 2020, n. 18
Apparecchi da intrattenimento – Maturazione della base imponibile forfetaria del prelievo erariale unico
Dal 6 luglio 2020 vengono ripristinate le norme ordinarie vigenti relativamente alla maturazione della base imponibile forfetaria del PREU sugli apparecchi da intrattenimento.
Con determinazione del Direttore Generale 12 giugno 2020, n. 180229/RU (circolare agenzia delle Dogane 13 giugno 2020, n. 14) è stata disposta l'autorizzazione alla riattivazione delle piattaforme per l'esercizio delle attività di gioco all'interno delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo e degli esercizi che raccolgono giochi tipici di tali sale, fatto salvo l'accertamento preventivo, ad opera delle Regioni e delle Province autonome, della compatibilità dello stesso "con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori" e l'individuazione, sempre da parte delle stesse, dei protocolli o delle linee guida applicabili "idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi".
Le Regioni e le Province autonome hanno adottato i prescritti protocolli o linee guida e, per gli effetti, consentendo lo svolgimento delle attività di gioco negli esercizi pubblici.
In tale prospettiva deve ritenersi venuta meno l'esigenza di mantenere sospesa la maturazione della base imponibile forfetaria del PREU sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del Tulps.
La sospensione della maturazione della base imponibile forfetaria del PREU resta valida ed efficace con riferimento ai soli apparecchi che alla data del 2 luglio risultano ubicati all'interno del territorio della Provincia autonoma di Bolzano, ove le attività di raccolta del gioco pubblico risultano, allo stato, ancora sospese.
Dogane/Adempimenti
Nota agenzia delle Dogane e dei Monopoli 6 luglio 2020, n. 222999/RU
Esercizi di somministrazione di bevande alcoliche con consegna al domicilio
Gli esercizi di somministrazione di bevande alcoliche che distribuiscono mediante consegna al domicilio del consumatore finale di bevande premiscelate non sono tenuti ad ulteriori obblighi di denuncia di esercizio all'Ufficio delle Dogane, in quanto la licenza già rilasciata di cui all'articolo 29, comma 2, Dlgs 504/1995 ricomprende nella sfera di efficacia anche le consegne a domicilio.