Adempimenti

Split payment, versamenti entro domani per le fatture emesse da luglio

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di Marco Magrini e Benedetto Santacroce

Entro domani 16 novembre le pubbliche amministrazioni e le società soggette al regime dello split payment (dopo la moratoria di tre mesi) sono chiamate al primo versamento in relazione alle fatture emesse dal 1° luglio 2017. L’appuntamento è stato accompagnato da due importanti documenti di prassi delle Entrate (la risoluzione 139/E e la circolare 27/E/2017 ) che devono guidare i contribuenti nello specifico adempimento. Le novità riguardano le Pa e le società che operano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali e sono state introdotte dall’articolo 5, comma 01, del Dm Mef 23 gennaio 2015 modificato.

La norma, con gli indirizzi della circolare n. 27/E, stabilisce che il versamento dell’Iva dovuta ai sensi dell’articolo 17-ter del decreto Iva deve essere effettuato con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione, utilizzando un codice tributo specifico e dandone evidenza nei registri Iva (si ritiene acquisti dell’attività commerciale dove la registrazione consente la relativa detrazione). In tal caso, come già avveniva nella disciplina vigente fino dal 2015 per le Pa in relazione agli acquisti istituzionali, è prevista la facoltà di effettuare versamenti distinti dell’Iva divenuta esigibile per:

• il totale emergente dalle fatture del mese precedente;

• il totale emergente dalle fatture di ciascun giorno del mese;

• per l’ammontare di ciascuna fattura.

La novità introduce una linea interpretativa più morbida della circolare n. 27/E/2017 rispetto alla 15/E/2015, in merito agli acquisti promiscui. Infatti individuata, con criteri oggettivi, la parte di Iva da imputare all’attività istituzionale o commerciale, ai fini del corretto esercizio del diritto di detrazione sugli acquisti e della registrazione, il versamento resta unico. Utilizzando tale modalità, nella compilazione dei modelli di versamento la risoluzione 139/E ha fissato specifici codici tributo (6041 nel modello F24 per le società e 621E nel modello F24EP per le Pa).

La circolare rammenta che l’articolo 5, comma 1, del decreto 23 gennaio 2015 consente però di assolvere l’Iva annotando le fatture di acquisto nei registri fatture e corrispettivi (articolio 23 o 24 del Dpr 633/1972), oltre che nel registro acquisti per esercitare la detrazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’Iva è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente così da inserire il tutto nella liquidazione Iva periodica mensile o trimestrale, con versamento/assolvimento Iva split non più distinto, ed è molto probabile che tale semplificazione opzionale resti la più diffusa. La modalità di versamento prescelta non incide nelle regole di compilazione delle dichiarazioni Iva e delle comunicazioni dati delle liquidazioni periodiche; queste comprenderanno solo le operazioni di acquisto dell’attività commerciale o quelle promiscue per la parte inerente l’attività commerciale oggettivamente determinata.

Il comma 2-ter dell’articolo 5 del Dm stabilisce che restano fermi gli adempimenti semplificati di rilevazione contabile per le banche e per le società assicurative le quali sono tenute alla scissione dei pagamenti sugli acquisti di beni e servizi, ma ciò avverrà con le speciali modalità, rispettivamente, dei decreti Mef 75/2004 e 30 maggio 1989.

Le Pa, che già erano soggetti split payment anteriormente al 1° luglio 2017, per gli acquisti relativi all’attività istituzionale, in conformità all’articolo 4 del decreto 23 gennaio 2015 e come previsto dalla circolare 15/E/2015, continueranno a effettuare i versamenti utilizzando i codici tributo 620E nel modello F24EP e 6040 nel modello F24, oppure direttamente all’entrata del bilancio dello Stato (capitolo 1203, articolo 12).

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