Sport bonus, per le donazioni prima finestra il 20 agosto
Via libera allo sport bonus per ristrutturare gli impianti sportivi pubblici, nella misura del 50% delle erogazioni liberali in denaro effettuate dalle imprese nel corso dell’anno solare 2018.
Il beneficio si applica nei limiti del 3 per mille dei ricavi e fino al tetto massimo di 40mila euro. È quanto prevede il Dpcm del 23 aprile 2018, attuativo del comma 363 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2018, in vigore da ieri e pubblicato in Gazzetta ufficiale (n. 130) giovedì 7 giugno.
Ai fini del riconoscimento del bonus, le erogazioni vanno effettuate esclusivamente sotto forma di pagamento tracciato (bonifico, assegno). Il contributo è concesso, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione sul sito internet dell’Ufficio per lo sport dell’elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito medesimo, sotto forma di credito d’imposta. Il beneficio non rileva ai fini delle imposte dirette e dell’Irap, ed è utilizzabile esclusivamente in forma di compensazione con modello F24, in tre quote annuali (2018,2019,2020)
Il contributo è riconosciuto a tutte le imprese esercitate in forma individuale e collettiva, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato d’imprese non residenti. Sotto il profilo strettamente operativo, le risorse stanziate in legge di Bilancio 2018, destinate al bonus sport, sono pari a complessivi 10 milioni e sono state ulteriormente suddivise in due tranche di cinque milioni di euro, ciascuna messa a disposizione in due finestre temporali della durata centoventi giorni ciascuna (per permettere il completamento dell’intera procedura), che si aprono rispettivamente il 1° aprile e il 20 agosto 2018.
Il decreto specifica che, per ottenere il beneficio, è necessario farne richiesta all’Ufficio per lo sport presso la presidenza del Consiglio dei ministri, mediante invio per posta elettronica certificata dell’apposito modulo reperibile nel sito internet istituzionale dell’ufficio, entro trenta giorni dall’apertura di ciascuna finestra. Se è così, però, essendo il decreto in questione finito in Gazzetta solo il 7 giugno scorso, saremo ben oltre la scadenza dei trenta giorni dalla prima finestra, che a questo punto, solo in linea teorica, avrebbe dovuto aprirsi il 1° aprile scorso (con scadenza di presentazione il 30 aprile).
Rimarrebbe una via d’uscita, grazie al fatto che, stando all’articolo 5 del decreto, le somme rimaste inutilizzate nella prima finestra possono confluire in quella successiva. In altre parole, lo stanziamento della prima tranche di contribuito, pari a 5 milioni, dovrebbe confluire tutto nella seconda finestra. Questo significa che tutto dovrà essere rinviato alla prossima scadenza del 20 agosto, dovendo concentrare nei trenta giorni successivi all’apertura della seconda finestra tutte le domande di accesso al contributo. Sul punto sarebbe auspicabile un chiarimento sull’esatto utilizzo della finestra.
Il credito d’imposta è revocato nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti. Il decreto dispone inoltre che, qualora l’Agenzia accerti, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, l’eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del beneficio, quest’ultima ne debba dare comunicazione in via telematica all’Ufficio per lo sport che provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.