Adempimenti

Sport dilettanti, al nuovo Registro la certificazione dei requisiti

Mercoledì il debutto del Registro che assorbe e sostituisce quello del Coni. Da chiarire l’iscrizione delle neocostituite società e associazioni

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di Andrea Mancino e Gabriele Sepio

Sport, dal 31 agosto debutta il Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd). Questa una delle novità contenute nel Dlgs 39/2021: la sua entrata in vigore determina infatti l’avvio del nuovo Registro istituito presso il Dipartimento Sport, che assorbe e sostituisce quello Coni e in cui si collocano tutti gli enti che intendano assumere natura dilettantistica ai fini sportivi. Chiarimenti sul punto arrivano dallo stesso Dipartimento che, con una nota del 22 agosto scorso, conferma le tempistiche di avvio del nuovo Registro e il conseguente onere, per gli Organismi sportivi riconosciuti dal Coni – Federazioni sportive (Fsn), Discipline sportive associate (Dsa) e Enti di promozione sportiva (Eps) – di comunicare i dati per perfezionare le iscrizioni dei propri enti affiliati. Ciò in quanto, dal 31 agosto, decorre anche il termine per la procedura di trasmigrazione automatica dei dati delle Asd/Ssd dal “vecchio” Registro Coni al nuovo.

Va peraltro considerato che tale novità consente di porre rimedio a una delle criticità derivanti dall’efficacia “differita” dei decreti di riforma dello sport. Trova finalmente attuazione la norma che, già dal 1° gennaio di quest’anno, ha trasferito al nuovo Registro (sebbene non ancora operativo) il compito di certificare la natura dilettantistica di Asd/Ssd (articolo 10 del Dlgs 36/2021). Al pari di quanto previsto per il Registro del Terzo settore, è stato emanato un provvedimento ad hoc che individua la disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione dei dati, già approvato e pubblicato dal Dipartimento per lo Sport.

Dalla lettura del citato regolamento non sembrano tuttavia emergere grosse novità rispetto al sistema sinora applicabile. Resta invariato il compito degli organismi sportivi di presentare la domanda di iscrizione per conto delle Asd/Ssd affiliate, così come immutato è l’elenco delle discipline sportive praticate rispetto a quello approvato dal Consiglio nazionale Coni.

In particolare, continua a ricadere su Fsn, Dsa e Eps l’obbligo a un controllo della documentazione per accertare la sussistenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione, nonché quello di monitorare l’attività svolta dagli affiliati e segnalare eventuali comportamenti difformi. Occorrerà nella sostanza verificare che gli statuti delle Asd/Ssd siano conformi alle previsioni di cui all’articolo 90 della legge 289/2002 e, dal 1° gennaio prossimo, a quelle di cui al citato Dlgs 36/2021.

Come avveniva col Registro Coni, è stata inoltre prevista una sezione dove i singoli enti potranno inserire gli atti sociali (statuto, verbali assemblea, rendiconti approvati) opponibili a terzi. Da notare poi che, oltre ai dati dei tesserati, per ogni Asd/Ssd è richiesta l’indicazione delle attività sportive, didattiche e formative svolte. Comunicazione, quest’ultima, che dovrà essere effettuata dagli organismi affilianti entro 90 giorni dalla conclusione dell’evento (campionati, corsi eccetera).

Restano però alcuni aspetti da chiarire per evitare criticità in sede operativa. Un primo aspetto riguarda le modalità previste per l’iscrizione delle Asd/Ssd neocostituite. In questo caso potrà essere valutato dall’organismo affiliante solo il rispetto degli adempimenti formali previsti dalla legge e dai regolamenti del Coni, del Cip, mentre la verifica circa la documentazione delle attività sportive non potrà che riguardare una fase successiva. Inoltre il termine di 45 giorni previsto dalla norma per accettare la richiesta di iscrizione nel Registro appare eccessivo, in quanto impedirebbe la regolare partecipazione da parte delle Asd e Ssd alle attività sportive organizzate dai propri organismi affilianti.

Ultimo aspetto da sottolineare riguarda l’entrata in vigore del nuovo Registro con l’inizio dell’anno sportivo di alcune federazioni. In caso di affiliazioni aventi decorrenza antecedente la data del 31 agosto il riconoscimento e la certificazione rimarrebbero di competenza del Coni per l’intera durata dell’affiliazione, mentre solo per quelle aventi decorrenza successiva si potrà applicare la nuova normativa.

Sarebbe dunque opportuno inserire delle disposizioni transitorie a tutela delle Asd/Ssd, sulla scorta di quanto previsto con riferimento al Registro del terzo settore, anche al fine di regolare il passaggio tra il Registro Coni e il nuovo.

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