Imposte

Spv, il vincolo di destinazione blocca il prelievo Ires

Interpello 132: solo eventuali residui di gestione possono concorrere all’imponibile

L’agenzia delle Entrate chiarisce la disciplina fiscale applicabile alle società di cartolarizzazione immobiliare, e con la risposta a interpello 132 del 2 marzo, relativa ad una complessa operazione avente ad oggetto l’acquisto e la messa a reddito di impianti fotovoltaici, ha espresso importanti chiarimenti sui profili fiscali attinenti all’imposizione diretta e indiretta che insiste sulle Spv 7.2, nonché, sul trattamento tributario riservato ai titolari dei titoli.

In primo luogo, per ciò che attiene al profilo dell’imposizione diretta, dato il vincolo di separazione del patrimonio esplicitamente previsto dall’articolo 7.2, comma 2, l’Agenzia chiarisce che la presenza del suddetto vincolo di destinazione dei patrimoni segregati esclude a priori un profilo di possesso del reddito rilevante ai fini tributari, di talché, soltanto l’eventuale risultato di gestione che residui una volta soddisfatti tutti i note-holders, potrà concorrere alla formazione della base imponibile Ires in base all’articolo 83 Tuir.

Per ciò che riguarda l’Irap, prosegue l’Agenzia, avuto riguardo al principio di «presa diretta dal bilancio», le eventuali differenze di periodo non concorrono alla formazione del valore della produzione netta poiché le componenti patrimoniali ed economiche connesse al patrimonio separato, in applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, non saranno riflessi nel conto economico e nello stato patrimoniale, ma troveranno adeguata rappresentazione in nota integrativa.

Ulteriore chiarimento riguarda l’estensione agli interessi ed altri proventi dei titoli emessi nell’ambito dell’operazione del trattamento previsto dal Dlgs 239/1996, atteso che era stato sollevato il dubbio circa l’applicabilità dell’articolo 6 della legge 130/1999, giusta il riferimento della disposizione ai titoli di cui al precedente articolo 5, ossia (solo) quelli emessi «per finanziare l’acquisto di crediti».

A tal riguardo, l’Ufficio, valorizzando l’inciso contenuto nell’articolo 7, comma 1, lettera b-bis che estende l’applicazione di (tutte) le disposizioni della legge n. 130/1999, ove compatibili, anche alle cartolarizzazioni dei proventi immobiliari, ha ritenuto applicabile il regime sopracitato anche ai proventi derivanti dai titoli emessi da Spv 7.2.

Dipoi, è confermato il regime ordinario Iva - atteso che l’attività di gestione immobiliare è funzionale e strumentale all’attività di cartolarizzazione - e negata l’applicazione in misura fissa dell’imposta di registro e ipo-catastale, stante la mancata previsione di norme di favore analoghe a quelle dettate per le Sva di cui all’articolo 7.1, commi da 4-bis a 4-quinquies.

Le importanti precisazioni rese dall’Agenzia, saranno certamente preziose per gli operatori del settore e per gli investitori, i quali potranno contare su un valido mezzo di investimento alternativo ai fondi immobiliari.

Vero è che, rispetto a questi ultimi, le operazioni immobiliari realizzate dalla Spv 7.2 scontano le imposte ipotecaria e catastale in misura ordinaria, che è invece ridotta alla metà per i fondi immobiliari a mente dell’articolo 35, comma 10-ter, del Dl 223/2006.

Situazione però diversa se ci si pone nella prospettiva dell’investitore non residente.

Infatti, se si ha riguardo al trattamento tributario riservato all’investitore estero (istituzionale e non), il regime di non applicazione della ritenuta in uscita sui proventi di cui al richiamato Dlgs 239/1996 (articolo 6) è soggetta a condizioni meno stringenti rispetto a quelle previste in capo ai quotisti non residenti dei fondi immobiliari italiani, per i quali, come noto, il regime di non imponibilità è riservato soltanto a talune categorie di investitori istituzionali in possesso di specifici requisiti.

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