Adempimenti

Start-up e Pmi innovative, sanzione pecuniaria per la presentazione tardiva dei requisiti

Chiarimento del Mise: il ravvedimento operoso non esclude l’applicazione della sanzione pecuniaria per omissione

di Federico Gavioli

Anche in presenza della grave emergenza sanitaria Covid-19 che ha prorogato l’approvazione dei bilancio 2020, se la start-up o la Pmi innovativa non hanno depositato nei termini in Camera di commercio la dichiarazione annuale del mantenimento dei requisiti previsti, scatta la sanzione pecuniaria. È il chiarimento fornito dal ministero dello Sviluppo economico (Mise) con il parere 56979 del 4 marzo 2021, in risposta alla richiesta di chiarimenti di uno studio professionale che aveva ricevuto una sanzione pecuniaria per la ritardata comunicazione.

Occorre preliminarmente ricordare che la normativa vigente dispone che entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio, e quindi ogni anno, il legale rappresentante, deve depositare presso la Camera di commercio territorialmente competente un modello che attesta il mantenimento dei requisiti posseduti, prescritti dalla legge per l’identificazione della Pmi innovativa start-up, sottoscritta digitalmente dallo stesso legale rappresentante.

La proroga concessa a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19

La dilazione dei termini per l’approvazione dei bilanci d’esercizio, disposta dall’articolo 106 del Dl 18/2020 (decreto Cura Italia) ha previsto che il termine per le convocazioni delle assemblee delle società tenute all’obbligo del bilancio fosse fissato in 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, indipendentemente dalla previsione statutaria della speciale disposizione di cui all’articolo 2364 del Codice civile. Tale proroga ha inciso direttamente sulla normativa di settore relativa alle start-up e Pmi innovative.

In applicazione del disposto della norma emergenziale, le prescrizioni recate dagli articoli 25 del Dl 179/2012 e 4 del Dl 3/2015, devono essere interpretate nel senso che tutte le start-up e le Pmi innovative avevano possibilità di depositare entro il 31 luglio 2020 la attestazione di mantenimento dei requisiti. Il decorso di tale termine e la mancata presentazione della dichiarazione comporta la sanzione della cancellazione dalle rispettive sezioni.

La circolare del Mise 1/V del 10 settembre 2020 (si veda l’articolo) ha chiarito che è evidente che il legislatore ha descritto una fase procedimentale che cronologicamente si chiude il 30 settembre. I sessanta giorni dalla perdita dei requisiti, che decorrono dal 1° agosto, consentono «ordinariamente» alle Camere di commercio di istruire il procedimento, valutando le eventuali motivazioni, prima di giungere al provvedimento ablativo reale.

Il ravvedimento non esclude la sanzione

Il Mise, con il parere del 4 marzo 2021, ha fornito una precisazione, a seguito della richiesta di chiarimenti di uno studio professionale che si era visto recapitare una sanzione di 206 euro, per la dichiarazione presentata il 10 settembre 2020. Lo studio riteneva, infatti, sulla base della circolare del Mise del settembre scorso, che la scadenza fosse stata prorogata al 30 settembre.

Il Mise ha chiarito che l’interpretazione fornita con il documento del 10 settembre 2020 è chiaramente intesa a salvare le imprese, ancorché inadempienti sul criterio del ravvedimento operoso, che consente l’esclusione della sanzione reale della cancellazione dalla sezione speciale (con perdita dei benefici) concedendo alle imprese la possibilità di un tardivo adempimento; il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso, tuttavia, non esclude l’applicazione della sanzione pecuniaria per omissione che, come nel caso in esame, rimane dovuta.


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