Startup, dati da inserire online
Pronte le linee guida del ministero dello Sviluppo economico sulla semplificazione degli adempimenti anagrafici delle startup innovative. A partire dal 2019, sulla base di quanto disposto dal decreto semplificazioni (Dl 125/2018), l’aggiornamento delle informazioni anagrafiche delle startup innovative e degli incubatori certificati previste dal regime del Dl 179/2012 devono essere inserite nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese e possono essere poi aggiornate sulla medesima piattaforma. Le informazioni devono essere aggiornate almeno una volta all’anno (e non più ogni sei mesi), in corrispondenza della conferma dei requisiti di startup innovativa.
Le linee guida, contenute in una circolare redatta dalla direzione generale del Mise per il mercato e la concorrenza, specificano ora che la mancata compilazione del profilo comporta un blocco della procedura della Comunicazione Unica per il deposito presso l’ufficio del Registro delle imprese della dichiarazione del legale rappresentante che attesta il mantenimento del possesso dei requisiti, e quindi la perdita dello status speciale di startup innovativa nel caso si superi la scadenza dei 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque nei sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio. Quest’ultimo termine si allunga a sette mesi nel caso di società che prevedano un termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio per la convocazione dell’assemblea che deve approvare il bilancio.
Dopo aver effettuato l’aggiornamento sulla piattaforma online, la startup deve predisporre l’adempimento anche per il registro delle imprese utilizzando il “modello S2” in cui vanno indicate, nel riquadro “32/Startup, incubatori, Pmi innovative”, con i relativi codici da 028 a 034, le sole nuove informazioni aggiornate.
Nella circolare si sottolinea anche lo spirito «market oriented» delle novità nelle misura in cui l’inserimento sulla piattaforma delle informazioni consente «una pubblicità effettiva erga omnes che travalica l’efficacia della pubblicità legale tipica dell’iscrizione o degli annotamenti nei pubblici registri, consentendo a investitori, clienti, buyer, di conoscere la società nel vivo delle proprie capacità imprenditoriali ed innovative».