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Statuti degli enti non profit, la scadenza del 3 agosto è derogabile

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di Gabriele Sepio

Arrivano gli attesi chiarimenti sui termini e le modalità di adeguamento statutario per gli enti del Terzo settore (Ets), che potranno tirare un sospiro di sollievo sulla scadenza del 3 agosto. A distanza di soli cinque mesi dalla circolare 20/2018, il ministero del Lavoro, con la nota pubblicata ieri (n. 13 del 31 maggio) torna a fare il punto su alcune delle questioni più dibattute in questa fase transitoria in cui gli Ets si stanno attivando per allineare gli statuti alle nuove disposizioni del Dlgs 117/2017 (Cts).

I chiarimenti sono legati alla decorrenza del termine di adeguamento previsto per Onlus, organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps), nonché agli adempimenti che dovranno effettuare gli enti con personalità giuridica.

Sul primo fronte, come più volte anticipato, il ministero conferma che la scadenza per gli adeguamenti – fissata al 3 agosto 2019 – non ha natura perentoria ma rileva solo ai fini procedurali, consentendo l’adozione delle modifiche statutarie di mero adeguamento con le maggioranze dell’assemblea ordinaria. Un’opportunità, questa, importante per gli enti più strutturati o con un’ampia compagine associativa, che grazie alla procedura alleggerita possono essere “compliant” con la nuova normativa in maniera più agevole. Per gli altri enti, sarà possibile rettificare lo statuto anche dopo il 3 agosto 2019, seppure con le maggioranze rafforzate dell’assemblea straordinaria. Il mancato rispetto del termine previsto non determina quindi la perdita delle rispettive qualifiche, né compromette l’ingresso di questi enti al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), e neppure incide sulle agevolazioni fiscali applicabili nel periodo transitorio.

Per Odv e Aps, in particolare, troverà applicazione la procedura di trasmigrazione automatica dei dati dagli attuali registri al Runts, in ragione del fatto che essi (ragionevolmente) manterranno la propria veste giuridica nel passaggio alla riforma del Terzo settore, collocandosi nelle rispettive sezioni del Runts ad essi dedicate. Una volta acquisite le informazioni, gli uffici del Registro territorialmente competenti saranno chiamati a verificare, entro 180 giorni, la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione al Runts. In questa sede, sarà possibile sollecitare gli enti che non si fossero ancora adeguati ad effettuare le modifiche statutarie, pena in caso contrario la mancata iscrizione al Registro. In ogni caso, prima della trasmigrazione, resta ferma la potestà delle amministrazioni competenti (prefetture, regioni) di adottare i provvedimenti di cancellazione dai rispettivi registri Odv e Aps in caso di statuti o condotte in contrasto con le vigenti disposizioni normative.

Più articolata è la procedura di iscrizione al Runts per le Onlus. Sul punto, evidenzia la nota ministeriale, non è possibile adottare l’istituto della trasmigrazione, in ragione dell’estrema eterogeneità degli enti inclusi oggi nella qualifica fiscale di Onlus e della mancanza di una sezione specifica nel Runts. Le Onlus che vorranno entrare nel Terzo settore, dovrebbero dunque presentare una specifica richiesta di iscrizione al Registro unico, con le modalità che saranno individuate con apposito decreto attuativo. A questo scopo, la verifica della conformità del nuovo statuto alle disposizioni del Codice dovrebbe competere direttamente agli uffici del Runts al momento della ricezione della relativa domanda di iscrizione.

Un ultimo chiarimento riguarda gli adempimenti richiesti per gli enti dotati di personalità giuridica che decidano di adeguarsi entro il 3 agosto. In particolare, si precisa che tale scadenza si riferisce solo alla data entro la quale dovrà essere adottata la delibera di modifica statutaria (per beneficiare delle maggioranze semplificate). Viene, quindi, sgomberato ogni dubbio sull’interpretazione della disposizione in parola, che in questa fase transitoria ha fatto registrare posizioni contrastanti da parte di alcune regioni e prefetture, che entro il termine di agosto chiedevano non solo la delibera assembleare ma anche adempimenti ulteriori, come la registrazione dell’atto e il provvedimento di approvazione delle modifiche statutarie da parte dell’amministrazione competente.

Ministero del Lavoro, circolare 13/2019

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