Stop alle parcelle forensi ribassate
Primi passi per le modifiche ai compensi professionali degli avvocati stabiliti dal decreto 55/2014 del ministro della Giustizia: lo prevede lo schema di un ulteriore decreto dello stesso ministro che entrerà in vigore dopo il parere del Consiglio di Stato e quindi nei prossimi mesi (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri). Le modifiche previste applicano principi presenti nel Dl fiscale 148/2017 ai livelli minimi dei compensi in sede civile, penale, amministrativa, nonché nelle mediazioni e negoziazioni assistite.
In campo civile si rimedia alla situazione oggi vigente, che consente diminuzioni «di regola» fino al 50% dei corrispettivi calcolati applicando i parametri ministeriali. L’espressione «di regola», riferita ai minimi, ha oggi la prevalenza sui minimi stessi, autorizzando compensi ancora inferiori. Infatti i giudici, anche di grado supremo (Cassazione 2386/2017) ammettono diminuzioni superiori alla soglia indicata dal decreto ministeriale del 2014 perché leggono insieme le due espressioni («di regola… fino al 50»), e ammettono quindi ulteriori riduzioni con corrispettivi pari al 40 o al 30% dei corrispettivi ministeriali.
Quando entrerà in vigore il nuovo decreto, il giudice calcolerà il corrispettivi ancora «di regola», ma con una soglia insuperabile, cioè con riduzioni «.. in misura non superiore al 50%». Questa modifica riguarda tutte le attività giudiziarie, in cui quindi i compensi non possono scendere al di sotto del 50% (per l’intera lite) e del 70% (per la fase istruttoria), modificando gli articoli 4 (comma 1) e 12 (commi 1 e 2) del Dm 55/ 2014.
Nelle liti civili (attuale articolo 4, comma 2) e penali (articolo 12, comma 2), si cambierà il moltiplicatore del compenso per l’assistenza a più soggetti con identica posizione: spetta un compenso unico aumentato del 30% fino a 10 ulteriori soggetti, nonché del 10% dall’undicesimo al trentesimo consorte di lite. La riduzione possibile resterà del 30% (com’è attualmente) ma sarà inderogabile.
In concreto, come precisa la sentenza 9073/2014 di Cassazione, l’avvocato calcolerà un compenso unico, aumentato (con il Dm futuro) del 30% o di un ulteriore 10%, dividendo poi risultato per il numero degli assistiti.
Nella giustizia amministrativa, per i «motivi aggiunti», cioè le integrazioni che sono necessarie nel corso del procedimento, sarà applicabile il nuovo articolo 4, comma 10 bis, aumentando fino alla metà il compenso previsto per il ricorso introduttivo. Per gli arbitrati, il nuovo articolo 10 chiarirà che i compensi spettano “a ciascun arbitro” e quindi non vi sarà un unico compenso da dividere fra gli arbitri.
Completamente nuova è la tabella di compensi per i procedimenti di mediazione e negoziazioni assistite, che oscilleranno da 360 euro (per le tre fasi di attivazione, negoziazione e conciliazione), fino a 7.830 euro (per le conciliazione oltre mezzo milione di euro). In questo modo il governo rimedia a un contrasto con la disciplina comunitaria (direttiva 11/2013), che garantisce ai consumatori gratuità di tutela o esiguità di costi: oggi è necessario farsi assistere un avvocato, il quale ha diritto all’applicazione integrale delle tariffe (come attività stragiudiziale: tribunale di Milano 9030/2017). Per evitare il contrasto con l’Ue e per evitare l’obbligo di gratuità, il ministro ha previsto una nuova e specifica tabella.