Stop al ricorso in appello dopo la domanda di rottamazione delle cartelle
La sentenza 529/1/2020 della Ctr Toscana: l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti ha carattere definitivo
È inammissibile il ricorso in appello se prima di instaurare il contenzioso il contribuente ha presentato la domanda di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione. In questo caso, infatti, l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti per i quali è stata presentata l’istanza di rottamazione dei ruoli ha carattere definitivo, non può essere ritrattata e costituisce riconoscimento del debito da parte del contribuente.
A queste conclusioni è giunta la Ctr Toscana, con la sentenza 529/1/2020 del 22 luglio.
Per poter avanzare la richiesta di avvalersi della definizione agevolata dei carichi pendenti occorre che il contribuente si impegni anche a rinunciare agli eventuali giudizi connessi ai carichi oggetto di definizione. Quindi, anche chi ha in corso un contenzioso per carichi ancora giudizialmente pendente, può procedere con la rottamazione a condizione che dichiari di rinunciare alla causa stessa.
Era accaduto che il contribuente, antecedentemente all’impugnazione della sentenza di primo grado, che aveva rigettato il ricorso avverso una cartella di pagamento, procedeva alla presentazione della domanda di definizione dei ruoli assumendosi anche, come previsto dalla legge, l’impegno alla rinuncia del contenzioso connesso alla rottamazione.
In buona sostanza, la domanda di definizione era stata avanzata prima che venisse posta in discussione l’udienza di primo grado. Da qui l’inammissibilità dell’appello sancito dai giudici e sostenuto dalla difesa dell’agenzia delle Entrate dato che il contribuente, per l’atto oggetto del giudizio, aveva presentato la richiesta di definizione agevolata.
Le motivazioni della sentenza
L’aspetto su cui l’organo giudicante ha posto particolarmente attenzione è stato quello inerente agli effetti, sostanziali e procedurali, che la rinuncia al ricorso determina in capo al contribuente accedendo alla sanatoria anche ai fini dell’intera pretesa tributaria.Aderendo agli orientamenti giurisprudenziali di legittimità i giudici escludono - assimilando la specifica fattispecie alla generalità delle varie sanatorie – che la domanda di definizione dei ruoli, che presuppone anche la rinuncia del giudizio pendente, sia un atto volontario del contribuente e, quindi, una volta presentata l’istanza, questa è irrevocabile e non può essere modificata dall’ufficio né contestata dal contribuente se non per errore materiale.Ed è per questo che i giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile anche in considerazione del fatto che il contribuente, con l’impegno emergente dalla dichiarazione di voler definire in via agevolata la pendenza, ha riconosciuto la pretesa creditoria.