Professione

Stp multidisciplinari, lo statuto fissa l’attività esercitata

Il pronto ordini 51 dei commercialisti precisa che l’avvocato può partecipare alla Stp solo come socio finanziatore e non come professionista

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di Federico Gavioli

Nelle Stp multidisciplinari l’ attività esercitata può essere solo quella stabilita nello statuto e l’ avvocato può parteciparvi ma solo come socio finanziatore e non come professionista perché la specialità della professione forense e delle Sta (società di avvocati) non è applicabile alle società tra professionisti (Stp) previste dall’ articolo 10, della legge 183 del 2011.
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili con il Pronto Ordini 51 del 17 maggio 2023, fornisce alcune precisazioni sulla composizione delle Stp multidisciplinari.

Il quesito: l’ attività contenuta nello statuto

Un ordine territoriale veneto pone un quesito al Cndcec con il quale chiede quale tipo di dichiarazione si renda necessaria, da parte del richiedente, al fine di procedere con l’ iscrizione di una Stp composta da tre soci professionisti (iscritti all’Albo dei commercialisti) avente per oggetto sociale: «esclusivamente attività libero professionali ed intellettuali che formano oggetto della professione di dottore commercialista, revisore legale, esperto contabile quali previste dall ’articolo 1, del D.lgs. 28/06/2005 n. 139 e successive modifiche, consulente del lavoro, avvocato, e comunque ogni e qualsiasi professionista iscritto in Albi professionali le cui attività sono riservate». Il dubbio che si pone il Consiglio territoriale è come comportarsi di fronte ad una richiesta in cui la Stp non indica , nell’atto costitutivo, quale sia l’attività prevalente svolta.

L’attività prevalente e il ruolo dell’avvocato nella Stp multidisciplinare

Il Cndcec osserva che da quanto indicato dall’ Ordine istante, sembrerebbe che la Stp sia costituita esclusivamente da tre soci iscritti all’albo professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Tale indicazione farebbe emergere che la società tra professionisti debba avere per oggetto esclusivo l’esercizio dell’ attività professionale che forma oggetto della professione di dottore commercialista, esperto contabile e revisore dei conti, pur precisandosi che tale ultima attività possa essere esercitata solo da soci professionisti iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che siano al contempo iscritti al registro dei revisori legali. In sostanza la Stp non può svolgere attività legale , come indicato nello statuto, se non c ’è un avvocato nella sua composizione. Proprio su quest’ ultimo punto il Pronto ordini del consiglio nazionale dei commercialisti focalizza l’attenzione. Il Pronto ordini n. 161/2022 ricorda , con riferimento alla partecipazione da parte di un socio avvocato in una Stp ex lege n. 183/2011, il parere reso in dato 15 dicembre dal Consiglio Nazionale Forense che, richiamando la specialità della professione forense e della società di avvocati, ha ritenuto non applicabile a queste ultime la disciplina generale recata dalla legge n. 183/2011, bensì quella recata dall’articolo 4-bis, della legge n. 247/2012, espressamente dedicata all’esercizio della professione forense in forma societaria, rilevando :

- che l’esercizio della professione di avvocato in forma societaria sia riservato in via esclusiva agli avvocati o alle Sta (società tra avvocati);

-che l’esercizio della professione forense non è consentito a società multidisciplinari costituite ex lege n. 183/2011. È possibile, pertanto, conclude il pronto ordini del Cndcec, senza alcun dubbio, che l ’avvocato, nel rispetto di quanto previsto dall’ordinamento della professione forense, possa partecipare a una Stp costituita ex lege n. 183/2011, senza assumere però la qualifica di socio professionista (ad esempio come socio per finalità di investimento).

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