Stretta su sconti Ici e società agricole
La Corte di cassazione, con la sentenza 10 novembre 2017, n. 26642, torna nuovamente ad occuparsi delle società agricole e del loro diritto ad accedere agli stessi benefici previsti per le persone fisiche che esercitano l’attività agricola, prendendo posizione a favore del Fisco.
L’esenzione per le società
Il tema della spettanza dei benefici Ici alle società agricole si è riacceso quest’anno a seguito dell’ordinanza 375/2017, con la quale la Corte aveva ritenuto che il Dlgs 99/2004 poteva derogare, in quanto successivo, a quanto disposto dall’articolo 58 del Dlgs 446/1997, norma questa che riservava espressamente le agevolazioni Ici alle sole persone fisiche iscritte alla previdenza agricola.
Le pronunce più recenti
L’orientamento “pro società” ha subìto una prima rivisitazione con l’ordinanza 22484/2017, che pur rilevando la possibile esistenza di un rapporto di specialità tra la normativa Ici e la normativa regolante l’imprenditore agricolo professionale (Iap), non si è tuttavia soffermata a motivare adeguatamente tale rapporto, anche perché ritenuto irrilevante ai fini della decisione di quella specifica controversia.
Con la sentenza 26642/2017 la Corte affronta, invece, in modo compiuto il problema. Nel caso analizzato dai giudici di piazza Cavour una società agricola di persone, che possedeva un’area fabbricabile, riteneva applicabile la finzione giuridica anche alle società, essendo sufficiente dimostrare la natura di impresa agricola professionale ai sensi del Dlgs 99/2004, e la conduzione agricola del fondo da parte del socio, anch’egli imprenditore agricolo, anche in considerazione della regola generale di diretta imputazione ai soci degli effetti tributari concernenti le società di persone.
La Corte ritiene, preliminarmente di dare continuità alla pregressa giurisprudenza di legittimità che, in forza dell’articolo 58 del Dlgs 446/1997 ha sempre limitato le agevolazioni alle sole persone fisiche. Ad avviso della Corte «si tratta di disciplina connotata da specialità, perché di natura agevolativa in campo Ici; il che depone per la sua prevalenza sulla previsione generale di cui all’articolo 2, comma 4, del Dlgs 99/04, secondo cui «alle società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, qualificate imprenditori agricoli professionali, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto».
Inoltre, sotto un altro profilo, il giudice rileva che i presupposti dell’agevolazione devono sussistere in capo al soggetto passivo d’imposta, e quindi in capo alla società, che nel caso specifico aveva dato in affitto il terreno al socio, venendo quindi a mancare il requisito del «posseduto e condotto» in capo a chi è tenuto a versare l’imposta.
Infine, la Corte precisa che queste conclusioni non sono minate dal principio generale di trasparenza della società personale in relazione agli obblighi fiscali gravanti direttamente sui soci, visto che si tratta di principio generale che trova applicazione solo nell’imposizione diretta, estranea ai tributi comunali, e comunque incompatibile con la specialità della disciplina Ici.
I profili Imu
Il tema delle società agricole è destinato a riproporsi anche in relazione all’Imu, tributo rispetto al quale l’articolo 13, comma 2, del Dl 201/2011 richiama i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali ex Dlgs 99/04.
Corte di cassazione, 26642/2017