Adempimenti

Studi di settore, Stp escluse quando manca il quadro contabile

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di Pierpaolo Ceroli e Luisa Miletta

Smaltita la scadenza per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi, gli operatori sono già a lavoro per la compilazione del modello dichiarativo, la cui presentazione va effettuata entro il 31 ottobre 2018. Correlata alla modulistica per dichiarazione dei redditi vi è quella degli studi di settore, destinati a scomparire a partire dal 2019, sostituiti dai nuovi indicatori sintetici di affidabilità, cosiddetti Isa.

Gli studi di settore si applicano agli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come “attività prevalente”, una o più delle attività per la quale risulta approvato un apposito studio di settore, di cui alla “Tabella – Elenco degli studi di settore in vigore per il periodo d’imposta 2017” allegata alle istruzioni degli Studi.

Sul tema dei soggetti cui si applicano gli studi, una riflessione merita il caso delle Società tra professionisti, per la natura controversa dei redditi da essi prodotti, ampiamente riconosciuta dall’agenzia delle Entrate quale reddito di impresa, che differisce dalla nozione di reddito di lavoro autonomo tipico degli esercenti arti e professioni.

Nella generalità dei casi, i modelli per gli studi di settore contengono un solo quadro degli elementi contabili che fa riferimento al reddito d’impresa, ossia il quadro F, oppure al reddito di lavoro autonomo, quadro G.

Tuttavia, esistono modelli di alcuni studi relativi ad attività che possono essere svolte sia in forma d’impresa che di lavoro autonomo e a tal fine sono stati predisposti con un doppio quadro contabile per poter accogliere, alternativamente, i dati riguardanti l’esercizio dell’attività nell’una forma o nell’altra.

Qualora la classificazione in una categoria reddituale differisca da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dello studio di settore approvato per l’attività esercitata, la circolare 58/E/2012 escludeva l’applicazione degli studi nonché dei parametri.

Nel caso delle Stp la discrasia nasce quando la società, producente reddito di impresa, debba ai fini della determinazione del reddito da assoggettare a imposizione, compilare il quadro RF oppure RG, che contrastano con la compilazione dei quadri degli studi tipici delle attività professionali, provocando l’impossibilità di eseguire il calcolo Gerico.

Infatti, prendendo ad esempio una Stp tra commercialisti, essa risulta esclusa dagli studi di settore perché il modello relativo allo studio di settore applicabile, YK05U, prevede il solo svolgimento dell’attività in modo individuale o come associazione professionale, non come società; inoltre non è previsto lo specifico quadro contabile F in cui poter indicare i diversi componenti del reddito d’impresa, ma solo il quadro G relativo all’attività di lavoro autonomo. Nelle istruzioni del modello Redditi viene indicato che tale è un’ipotesi di esclusione da segnalare utilizzando il codice 10 (RF1 – studi di settore: cause di esclusione).

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