Adempimenti

Sul fondo perduto calcolo tra fatturato e indice settoriale

L’aiuto si determina in tre step quasi sempre è superiore a quello di maggio

di Andrea Dili

La principale novità del contributo a fondo perduto previsto dal DL Ristori per le attività interessate dalle restrizioni disposte dal DPCM del 24 ottobre afferisce alle particolari regole di determinazione dell'ammontare del beneficio: esso, infatti, dovrà essere quantificato non soltanto in base alla dimensione dell'impresa e dell'entità dei danni subiti a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19, ma anche per mezzo di parametri differenziati in ragione del settore di appartenenza. È ciò che emerge dalla lettura dell'allegato 1 del decreto, che contempla quattro diversi coefficienti, attribuiti sulla base di una scala che, verosimilmente, è stata disegnata tenendo conto del diverso impatto delle misure di restrizione sulle varie attività (limitazione, chiusura parziale, chiusura totale). Tant'è che se, ad esempio, per le attività di trasporto con taxi è previsto un coefficiente del 100%, per gli alberghi del 150% e per i ristoranti del 200%, per discoteche e sale da ballo (chiuse ormai da agosto) il valore arriva al 400%.

Premesso, inoltre, che il decreto prevede un contributo minimo variabile per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche (rispettivamente 1.000 o 2.000 euro “rivalutati” applicando i predetti coefficienti) e un beneficio massimo di 150mila euro, è interessante approfondire le articolate modalità di calcolo, evidenziando gli effetti generati dall'applicazione di una pluralità di criteri.

Preliminarmente occorre verificare il rispetto dei requisiti oggettivi richiesti dalla legge: aver registrato un valore di fatturato ad aprile 2020 inferiore ai due terzi di quello di aprile 2019, ovvero aver iniziato la propria attività a far data dal primo gennaio 2019. Successivamente si procederà al calcolo dell'ammontare del contributo, mettendo in atto i passaggi previsti dalla norma e analiticamente illustrati nella tabella in pagina:

1. determinazione del coefficiente “dimensionale”in base all'ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 (20% se non superano 400mila euro, 15% se sono maggiori di 400mila ma non di un milione di euro, 10% se oltrepassano il milione di euro);

2. calcolo della differenza tra il fatturato realizzato ad aprile 2019 e quello relativo allo stesso mese del 2020;

3. individuazione del coefficiente “settoriale” tra quelli corrispondenti ai codici Ateco elencati nell'allegato 1 del decreto Ristori;

4. applicazione del coefficiente “dimensionale” e del coefficiente “settoriale”alla perdita di fatturato individuata al punto 2).

In sintesi, quindi, il valore del contributo che scaturisce da tale calcolo è correlato sia alla dimensione dell'impresa (coefficienti del 10%, del 15% o del 20%) che al settore di appartenenza (coefficienti del 100%, 150%, 200%, 400%), generando ristori variabili dal 10% al 80% del minor fatturato registrato ad aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Con il concreto rischio che, con il protrarsi dell'emergenza, nemmeno tali somme riusciranno a garantire la sopravvivenza delle imprese più colpite.

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