Contabilità

Sulle perdite delle imprese la scommessa del carry back

L’Italia è tra i pochi grandi Paesi che non utilizzano il riposto all’indietro per trasformare in liquidità il rosso accumulato durante le crisi

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di Marco Mobili e Salvatore Padula

Oltre 323mila società in perdita. Le statistiche sulle dichiarazioni fiscali – gli ultimi dati disponibili sono del 2020, anno d’imposta 2019 – confermano l’esistenza di un grande problema legato all’utilizzo delle perdite per le società di capitali. Un problema che due anni di pandemia e gli scenari di crisi legati al conflitto in Ucraina non potranno che aggravare e rendere più evidente.

Dal Covid alla guerra: cambia lo scenario, ma restano le emergenze. Quella sanitaria, prima. Quella umanitaria, oggi. Insieme a quella economica, che passa da un paradigma all’altro. E che occorre affrontare dotandosi una pluralità di strumenti: aiuti, sostegni, bonus, rinvii e qualche intervento di politica fiscale.

Come funziona il meccanismo

Sulle perdite, nel pieno del Covid-19, era il maggio del 2021, una raccomandazione della Commissione europea (2021/801) firmata da Paolo Gentiloni, commissario per gli affari economici, invitava gli Stati Ue a consentirne la deducibilità anche negli esercizi fiscali precedenti a quello in cui si erano manifestate. È il meccanismo del loss carry back, utilizzato in svariati paesi, grazie al quale le società di capitali possono “monetizzare” un risultato fiscale negativo, senza dover attendere l’anno o gli anni successivi.

In genere, o almeno così vale per l’Italia, l’utilizzo delle perdite per le società di capitali è consentito, entro certi limiti, solo per il futuro (loss carry forward), come stabilisce l’articolo 84 del Testo unico sui redditi. Così, a esempio, se una società ha chiuso l’anno 2020 in perdita, potrà dedurre quella perdita dal reddito del 2021, il periodo d’imposta successivo, e lo potrà fare entro il tetto massimo dell’80% del reddito imponibile, riportando poi in avanti, senza limiti di tempo - dal 2022 in poi, nel nostro esempio - la quota eccedente di perdite che non ha eventualmente trovato capienza. In pratica, la società che subisce una perdita oggi potrà “mitigarne” gli effetti solo in futuro. Una situazione decisamente borderline anche sotto il profilo costituzionale, visto che molti tra i più autorevoli accademici del diritto tributario vedono in questa modalità una palese violazione dell’articolo 53 della Carta, quello sulla capacità contributiva.

Con il carry back, al contrario, le perdite possono essere imputate anche a periodi precedenti, ricalcolando di fatto l’imposta pagata in passato e ottenendo la “restituzione” immediata di quanto versato in precedenza (restituzione che, a seconda delle legislazioni, può avvenire direttamente oppure come credito di imposta).

Il carry back è, quindi, uno strumento che può fornire un sollievo immediato alle imprese. Una modalità per fornire liquidità aggiuntiva a chi è in difficoltà, per altro senza pesare eccessivamente sui conti pubblici, visto che si tratta di anticipare una spesa che lo Stato deve comunque sostenere negli anni successivi.

Le scelte degli altri Paesi

L’Italia ha scelto di non accogliere la raccomandazione europea. Al contrario, molti paesi, come si vede dalla tabella, lo hanno fatto, pur in modo piuttosto disomogeneo, talvolta adattando i loro regimi ordinari alle indicazioni della Commissione Ue. La quale, nello specifico, consigliava di consentire il carry back alle Pmi (individuate secondo i parametri europei), con un limite massimo di perdite riportabili all’indietro di tre milioni di euro per annualità e ammettendo il riporto fino a un massimo di tre anni, durante i quali non dovevano essere state registrate perdite.

Guardando avanti, è lecito chiedersi se questo strumento possa essere introdotto anche nel nostro Paese, a maggior ragione ora che è piuttosto evidente che al biennio durissimo del Covid (tra l’altro, ancora minaccioso) si aggiungerà una fase ancor più critica legata all’instabilità internazionale che, questo è già ora evidente, avrà un impatto pesante sulle prospettive economiche.

Lo scenario attuale

Per altro, il carry back si può inserire nel percorso indicato dalla delega fiscale senza doverne attendere i tempi di approvazione. Il Ddl del governo dedica un articolo, il numero 3, al riordino dell’imposta sul reddito delle società. E tra i criteri di delega rientra anche la revisione di variazioni in aumento e in diminuzione per determinare il reddito imponibile, per allinearsi ai criteri dei principali paesi europei. Un esplicito riferimento al carry back è stato inserito nel documento finale sulla riforma approvato dalle commissioni parlamentari, segno di una visione comune tra le forze politiche, che può diventare la base per un confronto.

Certo, lo scenario sta cambiando rapidamente e una misura di questo tipo andrebbe adattata al fatto che, dopo la pandemia, solo relativamente poche società potrebbero trovarsi nella condizione di aver chiuso in utile gli ultimi anni fiscali (requisito per ottenere benefici dal carry back).

In effetti, come alcuni autori suggeriscono, servirebbe trovare modalità di applicazione mediante le quali evitare che molti soggetti siano esclusi da questo meccanismo e consentire di far “ritornare” alle imprese le perdite accumulate durante questi (e i prossimi) anni di crisi.

Come funziona all’estero

Raccolta dati ed elaborazione a cura dello Studio tributario e societario Deloitte società tra professionisti Srl

Francia

Immediatezza e meno limiti durante la crisi

Normativa ordinaria

Limite di 1 milione di euro e per il solo anno precedente, con diritto a un credito d’imposta da utilizzare nei 5 esercizi successivi, non cedibile (rimborsabile alla fine dei 5 anni). L’opzione va fatta durante l’esercizio fiscale in cui le perdite sono sostenute.

Legislazione speciale Covid

Due eccezioni: possibilità di chiedere un rimborso per perdite del 2020 o esercizi precedenti; le perdite del primo esercizio fiscale concluso tra il 30/6/2020 e il 30/6/2021, potevano essere riportate “all’indietro” nei 3 anni fiscali precedenti, senza limiti d’importo.

Belgio

«Riserva» concessa temporaneamente

Legislazione speciale Covid

Concesso temporaneamente a chi aveva conseguito perdite nel 2020 a fronte di imponibili conseguiti negli esercizi che terminavano tra il 13 marzo 2019 e il 12 marzo 2020. Ammesso per le società residenti e le stabili organizzazioni di società non residenti con alcune eccezioni (società che avevo distribuito dividendi; che avevano rapporti con imprese stabilite in paradisi fiscali o usufruivano di particolari regimi fiscali), attraverso un complesso meccanismo di creazione di una riserva di massimo 20 milioni esente da imposta da dedurre dalle riserve imponibili.

Paesi bassi

Leva e meccanismo
di politica fiscale

Normativa ordinaria

Il carry back è ammesso fino
a 1 milione di euro, per il solo anno precedente a quello in cui si è verificata la perdita.
Se l’imponibile di un anno supera tale ammontare, le perdite sono deducibili solo fino al 50% dell’importo che lo supera meno 1 milione di euro.

Polonia

Introdotto nel 2020
con limite 1 milione

Normativa ordinaria

Nel 2020 le società hanno avuto la possibilità di “riportare indietro” le perdite fiscali subite nel 2020 e di compensarle con il reddito del 2019 fino al limite di 5 milioni di Zloty (circa 1 milione di euro), nel caso in cui il fatturato fosse diminuito di oltre il 50 per cento.

Regno Unito

Con la crisi riporto esteso per tre anni

Normativa ordinaria

Possibilità di riportare le perdite “indietro” per un solo anno. Non sono previste limitazioni particolari.

Legislazione speciale Covid

Il Finance Act 2021 estende temporaneamente il periodo di riporto da 12 mesi a 3 anni in relazione a una perdita subita in qualsiasi periodo contabile che termina tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2022. In questo caso, il limite annuo di riporto all’indietro delle perdite è limitato a 2 milioni di sterline per ogni anno (2020 e 2021) e per i gruppi di imprese il limite si valuta unitariamente.

Stati uniti

Reintrodotto
per mitigare il Covid

Normativa ordinaria

Le perdite generate dagli esercizi successivi al 2017 non possono essere più riportate indietro. Prima, invece, potevano essere riportate per due esercizi.

Legislazione speciale Covid

È stato permesso temporaneamente alle società di riportare indietro le perdite relative agli esercizi 2018, 2019 e 2020 per un periodo di 5 anni. Inoltre, la limitazione che normalmente si applica a tali anni, permettendo alle perdite di compensare solo l’80% del reddito imponibile, è stata temporaneamente rimossa.

Germania

Innalzato il tetto
per il 2020 e il 2021

Normativa ordinaria

Il carry back è ammesso fino a 1 milione di euro, per il solo anno precedente a quello in cui si è verificata la perdita.

Legislazione speciale Covid

Al fine di mitigare l’impatto economico della pandemia Covid-19, l’importo massimo per il riporto delle perdite nel precedente periodo di imposta è stato aumentato a 10 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.

Australia

Ultimi tre esercizi
riportabili di un anno

Legislazione speciale Covid

Il riporto temporaneo delle perdite all’indietro è consentito alle societarie con un fatturato annuo inferiore a 5 miliardi di dollari canadesi. Queste sono autorizzate a riportare “indietro” le perdite conseguite negli esercizi 2019/20, 2020/21 e 2021/22 per compensare l’imposta dovuta nell’esercizio precedente (2018/19, 2019/20 e 2020/21).

Canada

Indietro fino a tre anni e senza limiti

Normativa ordinaria
Possibilità di riportare le perdite “indietro” fino a tre anni. Non sono previste limitazioni particolari.

Svezia

Importi utilizzabili quando si generano

Normativa ordinaria

Non c’è una norma ad hoc, ma è consentito “allocare” le riserve tassate nell’esercizio in cui la perdita viene conseguita.

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