Il CommentoControlli e liti

Sulle violazioni meramente formali disciplina già scritta ma trascurata

di Dario Deotto

Nelle risoluzioni delle commissioni Finanze di Camere e Senato del 12 ottobre scorso si fa riferimento anche alla revisione dell’attuale sistema sanzionatorio tributario, chiedendo, tra le altre cose, l’abrogazione delle sanzioni per irregolarità formali. In realtà, basterebbe in molti casi applicare correttamente il concetto di violazione meramente formale previsto dall’articolo 10, comma 3, dello Statuto del contribuente.

Tale principio è stato codificato, di fatto, dal comma 5-bis dell’articolo 6 del Dlgs 472/97, il quale dispone che non sono punibili le violazioni «che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo».

La norma individua, dunque, due condizioni in negativo (che devono sussistere congiuntamente) per la non sanzionabilità:

1) la violazione non deve arrecare pregiudizio all’azione di controllo;

2) la violazione non deve incidere sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo.

Di fatto, però, tale principio non ha avuto concreta attuazione. In particolare, non è stato valorizzato il fatto che con l’introduzione dell’articolo 6, comma 5-bis, del Dlgs 472/97, è stato abrogato il comma 4 dell’articolo 13 del Dlgs 472/97. Quest’ultima norma consentiva, attraverso il ravvedimento operoso, di regolarizzare entro tre mesi le violazioni formali, senza applicazione di alcuna sanzione.

E questo poteva avvenire prima dell’effettivo intervento dell’Agenzia. Nella relazione al provvedimento viene riportato che «in considerazione dell’ampliamento operato sulla portata del suddetto principio generale» (da intendersi, quello del principio della non sanzionabilità delle violazioni di natura meramente formale) «si è provveduto … a coordinare con esso le vigenti disposizioni in materia di ravvedimento operoso, abrogando espressamente il comma 4 dell’articolo 13 del decreto 472 del 1997».

In sostanza, il principio che si ricava è che si debbano considerare violazioni meramente formali tutte quelle violazioni – di base - formali (quindi si tratta di quelle condotte che non incidono nella determinazione dell’imponibile e/o sul versamento dell’imposta) che vengono regolarizzate dal contribuente prima dell’inizio di un controllo dell’Agenzia.

In questo senso va letto il riferimento all’«ampliamento» contenuto nella relazione illustrativa al provvedimento quando è stata abrogata la previsione che consentiva la regolarizzazione gratuita delle violazioni formali soltanto entro tre mesi e prima di qualsivoglia intervento dell’amministrazione.

Così che oggi devono essere ritenute violazioni meramente formali – non sanzionabili - tutte quelle violazioni non sostanziali che vengono regolarizzate spontaneamente da parte del contribuente. In questo modo, in base all’articolo 6, comma 5-bis, del Dlgs 472/97, la violazione non viene ad incidere sull’attività di controllo. Che deve intendersi quella effettiva e non soltanto quella potenziale.