Imposte

Superbonus in dieci anni: contribuenti al bivio già nel modello 730/2023

La scelta andrà indicata nel 2024: ora è importante non inserire alcuna rata. Ma prolungare la detrazione richiede programmazione e confligge con le sostitutive

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di Giorgio Gavelli

In attesa che il mercato dei crediti derivanti dai bonus edilizi riprenda la sua potenzialità, dopo gli aggiustamenti del Dl 11/2023 e in previsione delle nuove piattaforme da tempo annunciate, c’è molto interesse sulle disposizioni con cui lo stesso decreto introduce nuove opzioni per allungare nel tempo la fruizione dell’agevolazione e – di conseguenza – ridurre le possibilità di perdita per inutilizzo.

Tuttavia, si tende a confondere le due diverse fattispecie previste, che si differenziano nettamente per molti requisiti, tra cui i destinatari, le somme rateizzabili e le modalità di comunicazione dell’opzione.

La detrazione prolungata

Partiamo dal meccanismo di “spalma-detrazione” (per lo “spalma-crediti” si veda l’altro servizio in pagina). I contribuenti che hanno commissionato lavori agevolati dal superbonus (esclusi quindi gli altri bonus “minori”) possono – solo per le spese sostenute nel 2022 – suddividere la detrazione in dieci quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta 2023 (dunque allungando di un anno la fruizione). L’opzione, pertanto, interessa solo i primi beneficiari del bonus che, in assenza di cessione del credito e di sconto in fattura, hanno deciso (a volte più per mancanza di alternative che per convinzione) di usare la dichiarazione dei redditi per sfruttare il bonus del 110 per cento.

Il problema è che l’utilizzo originariamente previsto in sole quattro quote spiazza la gran parte dei contribuenti, non dotati della capienza fiscale necessaria ad assorbire annualmente la detrazione. Ecco allora che è possibile scegliere una ripartizione in dieci anni (scelta “secca”, senza soluzioni intermedie) che – stando al nuovo comma 8-quinquies dell’articolo 119 del Dl 34/2020 – riguarda l’intera detrazione (non c’è distinzione per le cosiddette “rate residue”), prevede rate di pari importo e non consente ripensamenti (successive cessioni o richieste di “accorciamento” del decennio).

LE DUE DIVERSE IPOTESI DI «SPALMACREDITI»

La decisione anticipata

L’opzione andrà indicata nella dichiarazione (Redditi o 730) da presentarsi nel 2024 per l’anno 2023. Ma prima di questo adempimento formale ce n’è uno sostanziale: la prima rata di detrazione non va inserita nel modello dichiarativo presentato nel 2023 (e relativo al 2022), che di norma sarebbe la sede in cui fruire della prima quota detraibile. È una decisione da assumere in fretta, soprattutto per chi si appresta a trasmettere il modello 730.

Sembra che questo slittamento (a seguito del quale le dieci quote verranno fruite nel periodo 2023-32 in luogo dell’originario 2022-25) sia dovuto alla possibilità, concessa ai contribuenti, di fruire della “remissione in bonis” prevista dall’articolo 2-quinquies del Dl 11/2023 e, quindi, di tentare di cedere il bonus a un soggetto vigilato entro il prossimo 30 novembre: termine inconciliabile per i versamenti a saldo delle imposte 2022 e per la presentazione del modello 730/2023.

Occorrerà fare molta attenzione ai comportamenti che verranno tenuti nelle dichiarazioni: il primo omissivo (non indicare la prima detrazione riferita al 2022); il secondo positivo (effettuare l’opzione nel successivo modello presentato nel 2024). Trattandosi di opzioni, infatti, le dichiarazioni integrative per correggere o effettuare una scelta originariamente omessa possono essere efficaci (per consolidato orientamento di prassi e giurisprudenza) solo se presentate entro 90 giorni dal termine ordinario di scadenza. Chi avesse già inviato il modello 730 e si fosse “pentito” di aver inserito la detrazione può ricorrere a una dichiarazione “correttiva nei termini”.

I rischi del lungo termine

La scelta di spalmare la detrazione in dieci anni comporta una pianificazione a lungo termine che mal si concilia con la possibilità di mutare nel tempo la propria situazione reddituale verso regimi di imposte sostitutive o cedolari secche (che non permetterebbero la fruizione delle rate, per quanto ridotte) o con l’età avanzata di chi ha investito nei lavori agevolati (la detrazione si trasferisce solo agli eredi che possiedono la detenzione materiale e diretta dell’immobile).

Vista la durata della ripartizione, occorrerà anche ricordarsi che, in caso di cessione o di donazione dell’immobile su cui sono stati effettuati gli interventi agevolati, la detrazione, per la parte non ancora utilizzata, è trasferita per i rimanenti periodi d’imposta all’acquirente/donatario persona fisica dell’unità immobiliare. Salvo diverso accordo tra le parti, da indicare nell’atto di trasferimento.

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