Imposte

Superbonus, il Sal chiuso nel 2021 non sblocca cessione e sconto

Ultimi giorni per comunicare l’opzione: restano dubbi sul caso in cui il tetto per i Sal venga raggiunto nel 2021

Lo stato di avanzamento lavori, pari al 30% dell’intero intervento, ottenuto in questi primi mesi del 2021 consente al contribuente di comunicare la cessione del credito o lo sconto in fattura per le spese agevolabili al 110% sostenute nel 2020 che, considerate autonomamente, non raggiungono tale soglia?

È un quesito ricorrente in questi ultimi frenetici giorni che precedono il 15 aprile , termine per l’invio delle comunicazioni per le opzioni esercitate sulle spese sostenute nel 2020.

L’articolo 121, comma 1-bis del Dl 34/2020 prevede che l’opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura (come alternative alla detrazione in dichiarazione) può essere anticipata tramite stato di avanzamento lavori (Sal). Per i soli interventi agevolabili con il superbonus, i Sal non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.

Un primo tema riguarda l’oggetto di riferimento del Sal. Si può dire che ogni differente tipologia di intervento ha la sua attestazione e, quindi, il suo Sal di riferimento. Nell’ambito di un intervento, la parte sismica può già essere terminata o, comunque, essere a buon punto, mentre la parte di risparmio energetico può essere ancora all’inizio. Ricordando, però, che le spese per gli interventi trainati, per essere ammesse al 110%, devono essere sostenute tra l’inizio e la fine lavori degli interventi trainanti.

Un’altra perplessità riguarda i tempi. Molti contribuenti hanno sostenuto le spese iniziali nel 2020. Alcuni di essi hanno raggiunto, in queste settimane, il primo Sal del 30% e si chiedono se possono inviare la comunicazione per cedere non solo le spese sostenute nel 2021 ma, separatamente, anche quelle del 2020.

Premesso che non bisogna cumulare le spese di periodi d’imposta differenti, il modello di comunicazione e le istruzioni sul punto non sembrano definire la questione. In proposito, in assenza di chiarimenti, generalmente si suggerisce una posizione prudente. Che si concretizza nel mantenere le spese 2020 nel regime della detrazione e di cedere solo quelle successive, aggiungendo eventualmente (ma anche qui non sarebbe male una conferma) un distinto modello per i quattro quinti della detrazione non fruita per le spese 2020.

Tuttavia la questione, destinata a ripetersi anche negli anni successivi in maniera simile, è la seguente: il raggiungimento del Sal è un requisito che è sufficiente ottenere alla data di invio della comunicazione di opzione o deve essere acquisito già alla fine del periodo d’imposta a cui si riferiscono le spese? Per ora, come accennato, meglio essere prudenti, fermo restando che, raggiunto il Sal, la relativa attestazione tecnica può essere rilasciata anche nell’anno successivo, in tempo utile per porre in essere gli altri adempimenti per comunicare l’intervenuta opzione.

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