Imposte

Tax credit sugli aumenti di capitale, in Gazzetta il Dm con la doppia istanza telematica

Il Dm destinato a società di capitali e coop di medie dimensioni: spettanze comunicate dall'Agenzia dopo

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di Luca Gaiani

Ora è ufficiale: è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 agosto il Dm del Mef - datato 10 agosto - che prevede il doppio click-day per il tax credit sugli aumenti di capitale introdotto dal Decreto rilancio. Il provvedimento di attuazione firmato dal ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, prevede due istanze telematiche, da parte del socio e della conferitaria, a fronte delle quali l’agenzia delle Entrate comunicherà l’importo spettante, nei limiti di spesa stanziati dalla legge, seguendo l’ordine cronologico di presentazione. Il decreto conferma che i soci-controllanti, diversi dalle società, possono regolarmente accedere al credito di imposta .

Condizioni incrociate
Dopo il nulla osta della Commissione Ue, il Mef ha diffuso il Dm di attuazione, datato 10 agosto 2020, della disciplina del credito di imposta sugli aumenti di capitale in denaro deliberati, da società di capitali e cooperative di media dimensione, a partire dal 20 maggio 2020 ed interamente sottoscritti e versati entro il 31 dicembre prossimo (articolo 26 del Dl 34/2020).

Il Decreto conferma la estrema complessità delle condizioni previste dalla norma per accedere ai due tax credit, quello del socio che effettua l’apporto e quello della società che lo riceve. Né il socio conferente né la conferitaria devono rientrare, al 31 dicembre 2019, tra le imprese in difficoltà ai sensi degli appositi reg. Ue tranne che non si tratti di micro-imprese o piccole imprese (nel qual caso non devono essere in procedura concorsuale).
Il tax credit si calcola sugli importi versati in esecuzione della delibera di aumento di capitale (capitale e sovrapprezzo), compresi gli investimenti effettuati tramite organismi di investimento collettivo non a partecipazione pubblica.

La società conferitarie devono avere ricavi 2019 tra 5 e 50 milioni di euro e una riduzione di ricavi tra marzo-aprile 2020 e il corrispondente bimestre 2019 di almeno il 33% (valori consolidati se si appartiene a un gruppo).

Doppia istanza
Il tax credit spetta nel limite di 800 mila euro previsto dal quadro temporaneo degli aiuti Ue, tetto che si applica al credito del socio cumulato con quello della società. Il socio deve acquisire una comunicazione della società circa il rispetto del limite; la società, a sua volta, deve conoscere l’importo del credito del socio.

Per quanto attiene al credito del socio, il Dm conferma che l’esclusione per i controllanti, collegati e sottoposti a comune controllo riguarda solo quelli costituiti in forma societaria.

Per verificare che il tax credit rientri nei limiti di spesa per lo Stato previsti in euro 2 miliardi, il Dm prevede due distinte istanze telematiche (che dovranno essere regolate da un successivo Provvedimento delle entrate) a fronte delle quali l’Agenzia comunicherà, entro trenta giorni, l’importo ammesso (per il socio e per la società), seguendo, in caso di incapienza delle risorse, l’ordine cronologico di presentazione.

Per il socio il conteggio è semplice: il credito è il 20% delle somme versate, queste ultime nei limiti di 2 milioni. Per la società, invece, occorre prima quantificare la perdita del bilancio 2020 e poi determinare il minore importo tra 30% dell’aumento di capitale (e sovrapprezzo) e il 50% della perdita che eccede il 10% del patrimonio netto (senza perdita).

L’istanza della società va necessariamente inviata dopo quella dei soci (oltre che dopo l’approvazione del bilancio 2020 da cui nascono i valori per conteggiare il credito) dato che deve riportare anche il credito di imposta già ottenuto da questi ultimi (a seguito della comunicazione di accoglimento loro inviata dalle Entrate).

Il credito d’imposta (sia della società che del socio) decade se la società distribuisce riserve entro il 31 dicembre 2023 e se viene accertata l’inesistenza di uno dei requisiti previsti distintamente per il credito del socio e per quello della società.

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