Contabilità

Tax credit energia, nei bilanci 2022 anche i bonus usati entro marzo 2023

In contabilità i crediti d’imposta vanno registrati per competenza quale contributo in conto esercizio (non tassabile)

Il termine per compensare o cedere i tax credit di ottobre e novembre 2022 e quelli del terzo trimestre è il 31 marzo 2023, come previsto dal Dl 144/2022; mentre non cambia la scadenza del 31 dicembre 2022 per i crediti relativi al primo semestre di quest’anno. I bonus, inoltre, restano cumulabili con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi, purché non venga superata la spesa sostenuta. Non concorrono alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile Irap, e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.

In contabilità i tax credit energia vanno registrati per competenza quale contributo in conto esercizio (non tassabile). Pertanto, i crediti maturati nel terzo trimestre e nei mesi di ottobre e novembre del 2022 andranno comunque contabilizzati nell’anno 2022, anche se il loro utilizzo in compensazione avverrà nel 2023 (entro il 31 marzo).

È da ritenere che il quadro RU della dichiarazione dei redditi che verrà (periodo d’imposta 2022) ospiterà in una specifica sezione, con codice ad hoc, anche tale tipologia di crediti, per i quali sarà necessario monitorarne l’utilizzo in compensazione.

Per ogni tornata utile di compensazioni, l’agenzia delle Entrate prevede codici tributo ad hoc da utilizzare in funzione del singolo credito d’imposta (per energivori/gasivori e non) e del periodo di maturazione. Dopo aver approvato i codici tributo per i crediti maturati nei primi tre trimestri 2022 (con le risoluzioni 13/E/2022, 18/E/2022, 28/E/2022 e 49/E/2022), venerdì 30 settembre le Entrate hanno istituito anche i codici relativi ai tax credit di ottobre e novembre 2022 (risoluzione 54/E).

Va sottolineato che i beneficiari dei bonus saranno chiamati a inviare alle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti con un provvedimento dell’Agenzia da emanarsi entro il 24 ottobre 2022.

In relazione agli aspetti pratici, l’accesso ai crediti d’imposta è comunque automatico, non essendo prevista alcuna istanza preventiva. Essi non sono nemmeno soggetti ai limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 244/2007 (limite annuale di 250.000 euro per i crediti agevolativi da quadro RU), e di cui all’articolo 34 della legge 388/2000 in relazione al loro utilizzo in compensazione (limite generale annuale di compensabilità dei crediti d’imposta pari a 2 milioni di euro).

In più, alla luce dell’abrogazione del comma 3-ter dell’articolo 2 del Dl 50/2022, si ricorda che non è più prevista alcuna disposizione che subordini i crediti d’imposta relativi all’acquisto di energia elettrica al regime “de minimis”.

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