Imposte

Tax credit sugli investimenti, quattro alert sulle fatture

La manovra impone di indicare da subito i dati e i riferimenti normativi nei documenti d’acquisto

di Primo Ceppellini e Roberto Lugano

Il credito d’imposta per investimenti è subordinato al rispetto di specifiche condizioni e di obblighi adempimentali. I principali elementi da tenere in considerazione sono i seguenti:
l’assenza di cause ostative (sanzioni interdittive del Dlgs 231/2001, mancato rispetto delle regole sulla sicurezza sul lavoro, irregolarità nei versamenti contributivi);
la conservazione della documentazione;
l’indicazione nelle fatture e negli altri documenti di acquisto del riferimento alle disposizioni di legge;
l’acquisizione di una perizia tecnica semplice (o di una dichiarazione del legale rappresentante per beni fino a 300mila euro).

A ciò si dovrà aggiungere una comunicazione da inviare al ministero dello Sviluppo economico (Mise), con modalità, termini e modello che verranno stabiliti in seguito.

Il primo elemento da affrontare è la richiesta di indicazione dei dati nella documentazione di acquisto (comma 195 dell’articolo 1 della legge 160/2019). I dubbi sono almeno quattro, rispetto ai quali ipotizziamo alcune soluzioni pratiche, sulle quali però, data la delicatezza della questione, è indispensabile un chiarimento ufficiale da pare delle Entrate o del Mise.

Tax credit sugli investimenti con i requisiti “extrafiscali”

1. I documenti interessati . La legge fa riferimento alle fatture e agli «altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati».

Si dovranno quindi considerare i contratti di fornitura, gli ordini, eventualmente le causali indicate nei trasferimenti finanziari. Sembra ragionevole che l’indicazione possa essere data anche per rimando: ad esempio, se il pagamento avviene «a fronte del contratto/ordine numero x del giorno y» e il contratto prevede l’indicazione della norma di legge, tutte le richieste dovrebbero ritenersi soddisfatte.

Per la fattura la norma pone invece una richiesta esplicita, per cui è da ritenere che su tale documento l’indicazione debba essere sempre specifica e mai per richiamo al contratto. La lettera della norma inoltre lascia il dubbio che l’omessa indicazione in fattura sia causa di decadenza.

2. Cosa deve indicare il fornitore in fattura. Il problema principale consiste nel fatto che il fornitore non può sapere se il bene ceduto fruirà o meno del bonus (ad esempio non può sapere se per l’acquirente opera una causa ostativa). Sembra quindi ragionevole che l’informativa in fattura debba riguardare solo le caratteristiche oggettive dei beni. Le indicazioni potrebbero essere le seguenti:
«beni indicati all’articolo 1, comma 188 della legge 27 dicembre 2019 n. 160» per i beni strumentali generici (sono quelli che danno un credito di imposta del 6 per cento);
«beni indicati all’articolo 1, comma 189 della legge 27 dicembre 2019 n. 160» per i beni materiali Industria 4.0 (sono quelli indicati nell’allegato A alla legge 232/2016, che danno un credito di imposta del 40 o del 20%);
«beni indicati all’articolo 1, comma 190 della legge 27 dicembre 2019 n. 160» per i beni immateriali Ondustria 4.0 (sono quelli indicati nell’allegato B alla legge 232/2016, che danno un credito di imposta del 15%).

Si potrebbe anche prevedere un’unica indicazione cumulativa per tutte le ipotesi («beni indicati all’articolo 1, commi da 188 a 190 della legge 160/2019»).

3. Come compilare la fattura elettronica. Con l’introduzione della e-fattura, i campi da compilare a cura del cedente sono strutturati in modo rigido. Sulla base del tracciato della fattura elettronica, l’inserimento delle informazioni richieste dalla legge 160/2019 potrebbe far parte della sezione 2.2 (dati beni e servizi). In particolare potrebbero essere utilizzati i seguenti campi, per i quali riportiamo le indicazioni fornite dal tracciato record delle Entrate:
2.2.1.4 descrizione (natura e qualità dell’oggetto della cessione/prestazione);
2.2.1.16 altri dati gestionali (blocco che consente di inserire, con riferimento ad una linea di dettaglio, diverse tipologie di informazioni utili ai fini amministrativi, gestionali eccetera).

Visto lo spazio a disposizione, la scelta di fornire le informazioni tra gli altri dati gestionali sembra la più semplice da adottare.

4. Come sanare eventuali omissioni. È possibile che subito dopo l’entrata in vigore della legge 160/2019 siano stati emessi documenti privi delle indicazioni.

Per quanto riguarda gli «altri documenti» di acquisto è evidente che le parti possono intervenire con addenda di ogni tipo per procedere alla specificazione di quanto richiesto.

Più complesso il discorso relativo alle fatture. Sarebbe il caso di escludere con chiarezza fin da subito che eventuali mancanze, se riferite a operazioni correttamente documentate in altro modo, non possano in alcun modo produrre la decadenza del beneficio per l’acquirente. È di supporto a questa conclusione l’articolo 3 comma 2 dello Statuto del contribuente (legge 212/2000), che vieta l’introduzione di nuovi adempimenti prima che siano trascorsi almeno 60 giorni dall’entrata in vigore delle leggi.

LA CHECK LIST

1. Indicazioni della legge
Le fatture e gli altri documenti di acquisto dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di legge. Le agevolazioni sono previste dall’articolo 1 della legge 160/2019. Le tre tipologie di credito riguardano i beni generici (comma 188), i beni materiali Industria 4.0 (comma 189) e i beni immateriali Industria 4.0 (comma 190)

2. Conservazione
L’impresa deve conservare la documentazione che dimostra: a) l’effettivo sostenimento dei costi; b) la loro corretta determinazione. Questo aspetto è decisivo, dato che la mancata conservazione dei documenti è punita con la revoca del beneficio (comma 195)

3. Perizia tecnica
Per gli investimenti in beni Industria 4.0 serve una perizia tecnica semplice (non più asseverata, come in passato) sulle caratteristiche dei beni e la loro interconnessione. Per i beni di costo unitario non superiore a 300mila euro la perizia può essere sostituita da una dichiarazione del rappresentante legale

4. Verifica sulle cause ostative
Sono escluse dall’agevolazione le imprese destinatarie di sanzioni interdittive del Dlgs 231/2001, quelle che non hanno rispettato la normativa sulla sicurezza sul luogo di lavoro e quelle che non hanno correttamente adempiuto agli obblighi di versamento dei contributi assistenziali e previdenziali a favore dei lavoratori

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