Come fare perImposte

Tax credit investimenti ricerca e sviluppo, la certificazione è vincolante

di Stefano Mazzocchi

  • Quando Dall’emanazione del provvedimento attuativo

  • Cosa scade Richiesta certificazione attestante requisiti tecnici per accesso ai crediti d'imposta

  • Per chi Imprese per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design, estetica

  • Come adempiere Con modalità indicate nel decreto di prossima emanazione

1In sintesi

L’articolo 23 del decreto Semplificazioni prevede la possibilità per le imprese di chiedere una certificazione che attesti la riconducibilità al credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design ed innovazione estetica degli investimenti effettuati (o da effettuare).

La certificazione ha quindi lo scopo di attestare che detti investimenti possiedono i requisiti tecnici richiesti – principalmente dal Manuale di Frascati – per poter usufruire delle citate agevolazioni fiscali.

La certificazione può essere chiesta anche per l’attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica 4.0 e di transizione ecologica, ai fini dell’applicazione della maggiorazione del credito d’imposta prevista dall’articolo 1, commi 203, quarto periodo, commi 203-quinquies e 203-sexies, legge Bilancio 2020.

I requisiti dei soggettiabilitati al rilascio della certificazione, le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori, sulle condizioni della richiesta della certificazione, gli oneri a carico dei richiedenti, sono rimesse al decreto da adottare trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Dl 73/2022 (ovvero il 22 luglio).

2I requisiti tecnici degli investimenti

Il Manuale di Frascati è un documento che disciplina la metodologia relativa alla raccolta e all’utilizzo dei dati sulle attività di ricerca e sviluppo nell’ambito dei Paesi membri dell’Ocse, e quindi anche in Italia.

Ai fini dell’accesso al credito d'imposta in esame, occorre che siano rispettati i canoni indicati in tale documento (in tal senso si richiama la risposta all’istanza di interpello 21 aprile 2021, n. 280).
In particolare, occorre che l'investimento sia caratterizzato dai seguenti requisiti:
• novità;
• creatività;
• incertezza;
• sistematicità;
• trasferibilità/riproducibilità.

3La relazione tecnica

Si tenga presente che, ai fini della fruizione del credito d’imposta de quo, l’impresa è comunque tenuta a redigere e conservare una relazione tecnica, che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione.

Tale relazione dev’essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa.

Dev’essere infine asseverata.

Per le attività commissionate a soggetti terzi, la relazione dev’essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.
In particolare, con la circolare 10 aprile 2019, n. 8/E, l’agenzia delle Entrate ha disposto che la relazione tecnica debba indicare:
• la descrizione del progetto o del sotto-progetto intrapreso;
• l’individuazione delle incertezze scientifiche o tecnologiche non superabili in base alle conoscenze e alla capacità che formano lo stato dell'arte del settore e per il cui superamento si è reso necessario lo svolgimento dei lavori di ricerca e sviluppo;
• gli elementi rilevanti per la valutazione della “novità” dei nuovi prodotti o dei nuovi processi o, nel caso di attività relative a prodotti e processi esistenti, gli elementi utili per la valutazione del grado di significatività dei miglioramenti ad essi apportati ai fini della distinzione rispetto alle modifiche di routine o di normale sviluppo prodotto e ai fini della distinzione dei lavori di ricerca e sviluppo dalle ordinarie attività dell'impresa, quali ad esempio la progettazione industriale o la produzione personalizzata di beni o servizi su commessa, escluse in via di massima dalle attività ammissibili.

4Certificazione, le cause ostative

Per espressa previsione normativa, la certificazione non può essere chiesta qualora – con riferimento ai citati crediti d’imposta – siano già state constatate violazioni oppure siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

5La disciplina attuativa

Resta solo l’emanazione - data prevista 22 luglio - di un apposito decreto del Presidente del Consiglio per:
individuare i requisiti prescritti in capo ai soggetti (privati e pubblici) abilitati al rilascio della certificazione. Tali requisiti dovranno risultare idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità;
istituire un apposito albo dei certificatori, tenuto dal Mmnistero dello Sviluppo economico;
• stabilire le modalità di richiesta della certificazione;
determinare i costi a carico delle imprese richiedenti, che dovranno comunque essere parametrati agli oneri della procedura;
stabilire le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori.

6Gli effetti della certificazione

La certificazione produce effetti vincolanti nei confronti del Fisco, con la conseguente nullità degli atti impositivi e sanzionatori difformi da quanto attestato nelle certificazioni.

Tale regola incontra una deroga nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per un’attività diversa da quella concretamente realizzata.

Sotto questo profilo, particolare importanza assumono le linee-guida che saranno predisposte dal Ministero dello Sviluppo economico, cui dovranno attenersi i certificatori.

Rimangono comunque ferme le attività di verifica fiscale previste dall’articolo 1, comma 207, legge 160/2019.

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