Imposte

Telefisco 2020 / Salvi gli investimenti prenotati e effettuati con diverse discipline

Nuova possbilità per iper ammortamento e super ammortamento prenotati nel 2018 ma consegnati in ritardo

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di Luca Gaiani

La “prenotazione” dei beni iperammortizzabili effettuata nel 2018, senza consegna entro il termine ultimo di dicembre 2019, si rigenera in quest’ultimo anno e vale per sfruttare la coda dell’agevolazione nel 2020.

Il chiarimento delle Entrate, fornito durante Telefisco 2020, va approfondito per verificarne le ricadute in alcuni casi particolari di sostenimento parziale del costo entro il 2019 e di passaggio al nuovo credito di imposta della legge 160/2019.

Prenotazioni a tempo

L’accavallarsi delle diverse disposizioni sull’iper e sul superammortamento, con regole in parte differenti, ha fatto sorgere il dubbio di cosa accada se, dopo aver prenotato un investimento (ordine confermato dal fornitore e acconto del 20%) entro il termine previsto da una certa normativa, l’investimento venga effettuato quando è invece in vigore una agevolazione in parte diversa.

Il caso (già trattato durante il precedente Telefisco, ma senza risposta, si veda il Sole 24 Ore del 2 febbraio 2019) è ad esempio quello di un bene 4.0 prenotato con ordine e acconto del 20% a fine 2018 che viene consegnato nel 2020.

Una recente riposta a interpello resa dalla Dre Emilia Romagna (si veda il Sole 24 Ore del 28 gennaio scorso) pare sostenere che, in questi casi, valgono le regole in vigore al momento della “prenotazione”.

In questo modo, però, l’investimento rischierebbe di non poter usufruire dell’incentivo, dato che da un lato si è usciti dalla disciplina del 2018 (sostenimento del costo oltre il limite del 31 dicembre 2019) e dall’altro non si rientra in quella nuova (prenotazione effettuata prima della entrata in vigore).

La risposta fornita a Telefisco 2020 è di buon senso e consente di “salvare” comunque questi investimenti prenotati con una disciplina ed effettuati con quella successiva.

Investimento fuori termine

Nel caso specifico, l’agenzia delle Entrate ha consentito di “rigenerare” l’ordine e l’acconto del 20% effettuati nel 2018 (e validi per la coda 2019 dell’iperammortamento 150% della legge 205/2017 ), non sfruttati entro il 31 dicembre 2019, come prenotazione del 2019 a valere dunque sulla coda 2020 dell’iperammortamento a scaglioni previsto dalla legge 145/2018.

D’altro canto, letteralmente, quest’ultima norma attribuisce validità alle prenotazioni effettuate “entro” il 31 dicembre 2019 e tali possono considerarsi anche quelle del 2018 che non hanno potuto sfruttare le agevolazioni precedenti. Lo stesso trattamento dovrebbe applicarsi a investimenti superammortizzabili prenotati nel 2018 con la legge 205/17, che vengono però effettuati nel primo semestre 2020, in vigenza dell’incentivo previsto dal decreto legge 34/19.

La rigenerazione della prenotazione 2018 in una del 2019 consentirà di usufruire del superammortamento 30% con tetto a 2,5 milioni.

A Telefisco 2019 le Entrate (con risposta non trasferita in un documento ufficiale) avevano anche precisato che nel caso in cui l’investimento prenotato nel 2018 sia effettuato nel 2019, ma per un importo eccedente quello su cui si era pagato l’acconto del 20%, il costo va scomposto in due parti: quella coperta dall’acconto usufruisce della agevolazione vecchia (iper 150%), l’eccedenza slitta in quella nuova (iper a scaglioni).

Il nuovo chiarimento dovrebbe risolvere anche un ulteriore caso: investimento prenotato nel 2018 (Iper a scaglioni) che viene realizzato in appalto con costo in parte del 2019 (Sal liquidati in via definitiva entro il 31 dicembre 2019) e per il resto nel 2020. La parte liquidata nel 2019 segue certamente le regole in vigore al momento della prenotazione (iper 150%), mentre il residuo del 2020 (Sal finale) dovrebbe rientrare nell’iper a scaglioni.

Passaggio al credito di imposta

Un’altra situazione analoga potrebbe verificarsi nel passaggio dall’iper a scaglioni al credito di imposta introdotto dalla legge 160/2019. Si supponga una prenotazione eseguita a fine 2019 per usufruire della coda 2020 della legge 145/2018. L’investimento viene però realizzato nel primo semestre del 2021. Applicando a questo caso il chiarimento di Telefisco 2020 si avrà la rigenerazione della prenotazione 2019 nel 2020 a valere sull’incentivo della legge 160/2019 che, consente di usufruire del credito di imposta su investimenti 4.0 effettuati fino al 30.6.2021 se prenotati entro la fine del corrente anno.

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