Professione

Telefisco 2023, le risposte delle Entrate sul reddito d’impresa

Pubblichiamo le risposte rese dall’Agenzia nel corso del convegno del Sole 24 Ore del 26 gennaio 2023

Le risposte dell’agenzia delle Entrate presentate a Telefisco 2023. Gli altri quesiti, compresi quelli del ministero dell’Economia e della Guardia di finanza, sono tutti consultabili su NT+Fisco.

Interpello per i valori in ingresso della società con regime Cfc

Con riguardo alla determinazione dei valori in ingresso ex articolo 166-bis Tuir, la circolare 29/E del 28 luglio 2022, modificando la precedente interpretazione, precisa che il trasferimento della sede in Italia di una società che sia stata tassata per trasparenza per effetto del regime Cfc solo in alcuni periodi di imposta antecedenti all'ingresso in Italia deve essere necessariamente valutata caso per caso. Si chiede di sapere quale sia lo strumento giuridico applicabile qualora il contribuente voglia interpellare sul tema l'Amministrazione finanziaria. Si deve ricorrere all'accordo preventivo di cui all'articolo 31-ter del decreto del Dpr 600/73 ovvero all'interpello ai sensi dell'articolo 11 della Legge 212/2000?

Nelle ipotesi rappresentate nel quesito, si ritiene che il contribuente possa presentare preventivamente istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge 212/2000 «Statuto del contribuente».

Ancorché, in linea di principio, la presentazione dell'interpello non sia obbligatoria e rappresenti una facoltà per il contribuente, l'istanza di interpello presentata, nei casi rappresentati dal quesito, sarà finalizzata alla corretta interpretazione della normativa Cfc (interpello ordinario ex articolo 11, comma 1, lettera a), della legge n. 212/2000). Nell'ambito del quesito ordinario il contribuente chiederà chiarimenti sulla correttezza dal punto di vista interpretativo del tipo di comportamento che intende adottare: riconoscimento del valore di mercato delle attività e passività ex articolo 166-bis del Tuir o, in alternativa, dei valori fiscali e delle posizioni soggettive della Cfc (perdite, eccedenze di interessi passivi riportabili) in considerazione delle modalità con cui la Cfc è stata tassata per trasparenza (in quanti e quali esercizi la Cfc è stata tassata per trasparenza).

Inoltre, l'istanza potrà contenere un quesito antiabuso, finalizzato a confermare che, attraverso il trasferimento di sede e il riconoscimento di determinati valori fiscali (valore di mercato o valore fiscale Cfc), non si configuri un comportamento elusivo da parte del contribuente (interpello antiabuso ex articolo 11, comma 1, lettera c), della legge n. 212/2000).

In sede di interpello, l'istante illustrerà nel dettaglio la situazione della Cfc che è stata tassata per trasparenza solo in alcuni periodi di imposta precedenti al trasferimento di sede, facendo riferimento a tutti gli elementi rilevanti quali, ad esempio, la tipologia di redditi prodotti dalla Cfc, la tassazione scontata all'estero (anche eventualmente sotto forma di exit tax applicata al trasferimento di sede), l'eventuale disapplicazione della disciplina Cfc sulla base dell'esimente di cui all'articolo 167, comma 5, del Tuir (svolgimento dell'attività economica effettiva), la presenza di plusvalori o minusvalori latenti nelle attività e passività della Cfc, la presenza di perdite e/o eccedenze di interessi passivi riportabili.

Infine, si fa presente che l'interpello presentato ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto del contribuente non potrà entrare nel merito della quantificazione dei valori delle attività e passività della Cfc che si trasferisce in Italia. Tale aspetto, estraneo all'interpello ex legge n. 212 del 2000, potrà essere valutato in sede di accordo preventivo da presentare ai sensi dell'articolo 31-ter del Dpr n. 600/1973.

Sistema multilaterale di negoziazione nei «mercati regolamentati»

Il nuovo comma 1-bis dell'articolo 23, Tuir e il nuovo comma 5-bis del Dlgs 461 del 1997 si applicano alle cessioni di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati. È confermato che per mercati regolamentati ai fini fiscali si intendono anche i sistemi multilaterali di negoziazione (circolare 32/E del 2020)?

L'articolo 1, comma 96, della legge di Bilancio 2023 ha aggiunto all'articolo 23 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Dpr 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), che individua i proventi considerati come prodotti nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi nei confronti dei soggetti non residenti, il comma 1-bis che stabilisce che «I redditi diversi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società ed enti non residenti, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei trecentosessantacinque giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia si considerano prodotti nel territorio dello Stato. La disposizione del primo periodo non si applica con riferimento alla cessione di titoli negoziati in mercati regolamentati».

Per effetto dell’introduzione di tale disposizione sono assoggettati a imposta in Italia, in quanto si considerano prodotti nel territorio italiano, i redditi diversi (plusvalenze) realizzati dai soggetti non residenti mediante la cessione, a titolo oneroso, di partecipazioni in società ed enti non residenti, a condizione che il valore di tali partecipazioni per più del 50 per cento derivi, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia.

Sono esclusi dalla novella legislativa, dunque, non si considerano prodotti in Italia e non sono assoggettati alle imposte sui redditi nel territorio dello Stato, i proventi derivanti da cessione di titoli negoziati in mercati regolamentati.

Il successivo comma 97 ha aggiunto all’articolo 5 del Dlgs 21 novembre 1997, n. 461, che disciplina l’imposta sostitutiva (la cui aliquota è oggi al 26 per cento) applicabile alle plusvalenze, il comma 5-bis in base al quale «Le disposizioni del comma 5 non si applicano ai redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei trecentosessantacinque giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nel territorio dello Stato».

Per effetto di tale disposizione, rientrano nei proventi tassabili (poiché a essi non si applica l’esclusione di cui al comma 5 dell’articolo 5) i redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate di cui alla lettera c-bis) del comma 1 dell’articolo 67 del Tuir in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia.

La relazione illustrativa chiarisce che la norma intende evitare che il regime di esenzione previsto all’articolo 5, secondo cui non concorrono a formare il reddito, tra l’altro, le plusvalenze da partecipazioni non qualificate realizzate da soggetti residenti in Paesi o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, sia applicabile anche alle partecipazioni in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più della metà, deriva, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia.

In sintesi, le plusvalenze prese in considerazione dal legislatore, sono quelle relative alle partecipazioni non qualificate in società ed enti non residenti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più della metà, deriva, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia, le quali, essendo assimilate a quelle derivanti dalla cessione di partecipazione in società residenti, costituiscono redditi diversi di natura finanziaria cui non si applica l’esenzione prevista dall’articolo 5, comma 5, del Dlgs 461 del 1997, al pari di quanto previsto per le partecipazioni qualificate.

In sostanza, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ai fini della tassazione in Italia in capo ai soggetti non residenti assumono rilevanza le cessioni di partecipazioni in società ed enti non residenti c.d. «immobiliari» non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore deriva principalmente da immobili situati nel territorio dello Stato italiano.

Con riferimento al quesito posto, volto a conoscere se per «mercati regolamentati», come indicati dalle suddette nuove disposizioni fiscali, si intendono anche i sistemi multilaterali di negoziazione, si fa presente che, ai fini delle imposte sui redditi, il discrimen per individuare la nozione di «mercati regolamentati» non è la nomenclatura legislativa – ossia il nome che il regolatore dà al mercato – ma l’esistenza di una “normativa” delle negoziazioni (cfr. circolare 23 dicembre 2020, n. 32/E, paragrafo 2.1).

In tal senso, è stato chiarito che esiste un elemento comune sia ai «mercati regolamentati» in senso proprio che ai «sistemi multilaterali di negoziazione»: entrambi hanno un «regolamento», ossia un insieme di regole predeterminate di negoziazione, il cui rispetto è verificato da un’Autorità di vigilanza. Ciò che, in particolare, rileva, ai fini delle imposte sui redditi, è l’esistenza di regole definite per la formazione dei prezzi (cfr. paragrafo 2.3 della circolare n. 32/E del 2020).

L’esistenza, quindi, di «prezzi ufficiali» è il profilo regolamentare decisivo per ritenere che, ai fini delle imposte sui redditi, la nozione di sistema multilaterale di negoziazione possa essere equiparata a quella di «mercato regolamentato». In entrambi i casi, infatti, il prezzo delle partecipazioni quotate o negoziate può essere stabilito sulla base di «valori oggettivamente rilevabili».

In ciò risiede la distinzione rispetto alle partecipazioni non quotate o non negoziate per le quali tali rilevazioni non sono ipotizzabili.

Pertanto, ai fini delle disposizioni fiscali in commento, è corretto intendere per mercati regolamentati anche i sistemi multilaterali di negoziazione.

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